L.R. 20 Gennaio 1997, n. 1 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1997. (1) |
Art.1 La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1997 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme. Art.2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. NOTE: (1)Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1997, n. 2 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 agosto 1997, n. 34 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |