| L.R. 20 Giugno 1990, n. 79 |
| Rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni dei produttori e delle cooperative olivicole per l'attuazione del provvedimento CEE n. 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale 16 novembre 1987, n. 431 (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
1. Il rimborso è stabilito in misura pari allo 0,50 per cento delle provvidenze effettivamente erogate. Esso è frazionabile in misura percentuale proporzionale alla erogazione delle provvidenze stesse, alle diverse fasi. Art. 3
1. Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze di cui al precedente art. 2, gli organismi interessati dovranno presentare alla Regione Lazio, Assessorato agricoltura: a) istanza a firma del legale rappresentante, completa della deliberazione in copia autentica dell'autorizzazione ad avanzare detta istanza; b) convenzione stipulata fra l'organismo associativo o cooperativo e la Regione Lazio; c) elenco degli olivicoltori ricompresi nei piani collettivi, con l'indicazione del contributo totale spettante; d) rendiconto dettagliato dei pagamenti effettuati a favore dei singoli olivicoltori ricompresi nei piani collettivi; e) elenco nominativo dei soggetti non liquidati ai quali non è stato corrisposto il contributo. Art. 4
1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura provvede, con propria deliberazione, alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 3. Art. 5
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 543 milioni. Art. 6
(2) Legge abrogata dal numero 59) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |