Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo dell' economia montana.

Numero della legge: 24
Data: 20 giugno 1978
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/06/1978

L.R. 20 Giugno 1978, n. 24
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo dell' economia montana.






Art. 1

L' art. 26 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 26

- Elaborazione del piano quinquennale.
- Ogni comunita' montana provvede a programmare il proprio intervento mediante l' adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico e sociale il cui contenuto e' stabilito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 5.
Il primo piano deve essere adottato a maggioranza del consiglio della comunita' montana entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Nel termine di dieci giorni dalla sua adozione e nelle more della procedura di cui ai successivi quarto e quinto comma, il piano viene trasmesso alla Regione.
Entro lo stesso termine di dieci giorni dall' adozione, il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della comunita' montana e ne viene data pubblica informazione con le modalita' fissate dallo statuto della comunita'. Eventuali ricorsi devono essere presentati alle comunita' montane entro trenta giorni dall' avvenuta pubblicazione. Entro la stessa data i comuni compresi nel territorio della comunita' montana esprimono il parere sul piano adottato dagli organi della comunita'. In difetto si prescinde dal parere. La comunita' montana porta a conoscenza della Regione i ricorsi ed i pareri presentati ai sensi del precedente comma entro dieci giorni dalla ricezione.
Esaminate le osservazioni di cui all' art. 5, quarto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' i pareri pervenuti nei termini di cui al precedente quinto comma ed eventualmente rielaborato il piano, la comunita' montana trasmette alla Regione il testo definitivo, corredato della relazione illustrativa, per l' approvazione. L' invio deve avvenire entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi e per l' espressione del parere da parte dei comuni.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che delibera sentito il comitato regionale per la programmazione e nel quadro delle priorita' e delle compatibilita' finanziarie, approva il piano entro sessanta giorni dal ricevimento del testo definitivo da parte della comunita' montana.
Il termine di cui al precedente comma rimane sospeso se prima della sua scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti, integrazioni o modificazioni in relazione al programma regionale di sviluppo. In tal caso il piano dovra' considerarsi approvato ove il Consiglio regionale non lo respinga entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte della Giunta, dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti. Il termine e' altresi' sospeso durante il periodo in cui il Consiglio regionale non si riunisce ai sensi dell' art. 10, primo comma, dello statuto regionale.
Il Consiglio regionale approva totalmente o parzialmente il piano tenendo conto del quadro delle risorse finanziarie regionali in relazione agli obiettivi di sviluppo ed ai progetti recepiti nel bilancio regionale >>.


Art. 2


Il quarto comma dell' art. 28 e' sostituito dal seguente: << I finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei piani stralcio sono approvati annualmente con la legge di bilancio regionale >>.
Dopo l' ultimo comma del predetto articolo si aggiunge il comma seguente: << Il piano stralcio 1978 dovra' essere presentato entro sessanta giorni dall' approvazione del piano quinquennale da parte del Consiglio regionale e nel rispetto della procedura prevista dal terzo comma dell' art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 >>.


Art. 3
(Norma transitoria)

In deroga a quanto previsto dall' art. 4 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 limitatamente ai fondi per i programmi di primo intervento previsti dall' art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi agli anni dal 1972 al 1976, la ripartizione tra tutte le comunita' montane e' effettuata come segue: per l' 80 per cento dell' ammontare complessivo sulla base dei seguenti parametri:
a) per il 40 per cento in funzione della superficie montana dei comuni inclusi nelle zone omogenee;
b) per il 20 per cento in funzione del grado del dissesto idrogeologico;
c) per il 40 per cento in funzione delle condizioni economico - sociali quali si desumono attraverso il movimento migratorio (20 per cento) e la popolazione attiva in agricoltura (20 per cento) sulla base dell' ultimo censimento generale della popolazione. Il restante 20 per cento del fondo globale e' assegnato alle comunita' montane delle zone omogenee I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, che non fruiscono delle agevolazioni o incentivi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dei parametri di cui al precedente comma.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 giugno 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.