Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con i principi di pace, di coesistenza pacifica, di giustizia, di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sanciti dal proprio Statuto, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica italiana: a) promuove la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza degli orrori della guerra e alla diffusione della cultura della pace, dei progetti di disarmo e delle attività ed iniziative che mirano alla convivenza pacifica tra i popoli; b) favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione per le tecnologie ambientali, assumendo, come obiettivo prioritario, il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore.
Art. 2
(Tipologia di interventi)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi al fine di: a) realizzare attività ed iniziative a carattere continuativo, attuate da associazioni, fondazioni ed enti pubblici, sui temi della pace, del disarmo, dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, della non violenza e della violenza sulle donne; b) realizzare attività di ricerca sulle materie oggetto della presente legge ed in particolare sui seguenti temi: pace, disarmo, non violenza, diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, esperienze storiche e prospettive della pratica della non violenza; c) produrre programmi ed interventi didattici e pedagogici sulla pace e la non violenza; d) realizzare corsi di informazione e formazione sulle politiche ed i progetti di pace e di disarmo rivolti, in particolare, a operatori sociali e culturali, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori; e) istituire premi per tesi di laurea o di specializzazione e borse di studio presso le università presenti sul territorio, sui temi della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani; f) realizzare corsi di formazione per coloro che intendono partecipare a missioni internazionali di pace in quanto operatori del servizio civile; g) realizzare programmi scolastici per scambi internazionali, sui temi della pace e del disarmo, per soggiorni di singoli studenti o di classi di scuole medie e superiori con studenti e classi di scuole di altri paesi, in particolare di quelli aderenti all’Unione europea o dell’area del Mediterraneo; h) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico così come definito dall’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e successive modifiche, verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili e a favorire processi di riutilizzo ad uso civile del territorio in caso di dismissione di servitù militari; i) favorire, con contributi destinati a spese di investimento per l’avvio delle attività o l’attribuzione in comodato d’uso di immobili del proprio patrimonio, la istituzione di “Case della pace” da parte degli enti locali ubicati nel territorio regionale.
Art. 3 (Attuazione degli interventi)
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione promuove il coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria. 2. La Regione concede contributi per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 2, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle università, alle scuole del territorio regionale, ai centri di ricerca e alle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo. 3. Nel caso di particolari situazioni di crisi nelle aziende del settore produttivo a carattere militare, dovute a condizioni di mercato o a ridimensionamento di produzioni militari, la Regione si attiva per individuare le norme regionali, nazionali e dell’Unione europea che possano favorire la riconversione delle aziende interessate e la limitazione dell’impatto economico territoriale, nonché l’eventuale ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. La Regione può intervenire con risorse finanziarie aggiuntive. 4. La Regione può concedere contributi per l’elaborazione e realizzazione dei progetti di intervento di cui all’articolo 2 fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, salvo quanto previsto dall’ordinamento comunitario relativamente agli interventi in favore delle imprese (regime ‘de minimis’). 5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successive deliberazioni, determina le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi medesimi, previo parere della commissione consiliare competente. (2)
Art. 4 (Giornata per la pace)
1. La Regione celebra con idonee iniziative, volte a sottolineare il significato della ricorrenza, la “Giornata per la pace” il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Art. 5 (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166
(2) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2009, n. 655 (Approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25, a sostegno delle attività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della pace, del disarmo, della non violenza e dei diritti umani")
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