L.R. 26 Aprile 1988, n. 27 |
Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino.
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(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1988, n. 13) Art. 1 1. La Regione, in applicazione delle norme contenute nell' articolo 45 dello Statuto relative allo sviluppo delle attivita' turistiche e sportive, detta norme a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni in montagna ed all' efficienza del soccorso alpino. Art. 2 1. In relazione alle finalita' previste dal precedente articolo, a decorrere dall' esercizio finanziario 1988 la Giunta regionale e' autorizzata a concedere annualmente alla delegazione di zona del CNSA (corpo nazionale soccorso alpino), e gruppo speleologico del CAI (club alpino italiano) operanti nel territorio della Regione, un contributo di L. 100 milioni allo scopo di potenziare l' organizzazione del CNSA. 2. Il contributo di cui al comma precedente deve essere destinato: a) al pagamento di indennita' a guide alpine, aspiranti guide ed ai volontari componenti le stazioni e le squadre di soccorso alpino e speleologico per prestazioni rese in operazioni di salvataggio, recupero e soccorso; b) al pagamento di altri oneri derivanti dall' effettuazione delle operazioni di soccorso; c) al pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidita' permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso; d) al trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa; e) all' ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici o speleologici ed alla sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito delle operazioni di soccorso e di esercitazione; f) alle spese di gestione ed all' addestramento delle squadre di soccorso nonche' all' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dell' opera del CNSA; g) all' organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e didattico di istruttori, tecnici, operatori e volontari. Art. 3 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, assegna il contributo previsto al precedente articolo 2 in misura dell' 80 per cento, entro il 30 giugno di ogni anno, al delegato di zone del CNSA (corpo nazionale del soccorso alpino) ed in misura del 20 per cento, in quote uguali, ai capi delle stazioni di soccorso esistenti ed al capo del gruppo del soccorso speleologico. Art. 4 1. Ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli precedenti, la delegazione del CNSA (corpo nazionale del soccorso alpino) e del CAI (club alpino italiano) dovra' presentare la domanda corredata del programma e delle previsioni di massima di spesa entro il 31 gennaio di ciascun anno. 2. Per il contributo afferente l' esercizio 1988 la domanda va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E' fatto obbligo alla delegazione di zona del CNSA beneficiaria di fornire alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il resoconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell' anno precedente. Art. 5 1. La Giunta regionale, qualora riscontri difformita' nell' utilizzazione del contributo rispetto alle finalita' della presente legge, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate. Art. 6 1. All' onere di cui all' articolo 1 della presente legge si provvedera' mediante iscrizione dello stanziamento di L. 100 milioni in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 17110 che si istituisce nel bilancio 1988 con la seguente denominazione << Contributo al CNSA (corpo nazionale del soccorso alpino) per iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla prevenzione degli infortuni in montagna >>. 2. La copertura del predetto onere e' assicurata, a norma dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a), del bilancio 1987 e, per quanto concerne lo stanziamento di cassa, mediante analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31021 del medesimo bilancio. Art. 7 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |