Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi. Proroga della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, fino al 30 giugno 1974 (1) (2)

Numero della legge: 23
Data: 29 aprile 1974
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1974

L.R. 29 Aprile 1974, n. 23
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi. Proroga della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, fino al 30 giugno 1974 (1) (2)


[ Art. 1


La corresponsione dell'aumento, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, viene prorogata dal 1^ gennaio al 30 giugno 1974 per il titolo e secondo le forme e modalità tutte previste dagli artt. 1 e 2 della legge citata.

Art. 2


Per le anticipazioni previste dalla presente legge viene iscritta, a favore del cap. 4771 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, la somma di lire 335 milioni (3).

Art. 3


Per il rimborso da parte dello Stato delle anticipazioni di cui al precedente art. 2, la somma prevista in lire 335 milioni, viene iscritta a favore del cap. 771 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974.
Il recupero degli interessi sarà introitato al competente capitolo 331 del medesimo stato di previsione dell'entrata (4).

Art. 4


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 aprile 1974, n. 12.
(2) Legge abrogata dal numero 16) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(3) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 37. La somma di cui al presente articolo è stata elevata a lire 374.000.000 dall'art. 1 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 38.
(4) Articolo così modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 37.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.