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[ Art. 1
Per gli esercizi finanziari 1974 1 1975 č autorizzata la spesa annuale di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2, che prevede interventi per il credito agrario di conduzione. La Regione concede, entro il limite dello stanziamento predetto, un concorso sugli interessi dei prestiti agrari di esercizio di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei mutuatari alla misura prevista nelle norme in vigore all'atto della concessione del mutuo in materia di credito agrario agevolato.
Art. 2
Alla liquidazione del concorso in favore degli istituti di credito si provvede con decreto dell'Assessore all'agricoltura sulla base dei rendiconti trimestrali prodotti dagli istituti stessi, con il visto del collegio sindacale.
Art. 3
Il concorso negli interessi di cui alla presente legge non potrā essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali.
Art. 4
All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, previsto in L. 1.000.000.000, si farā fronte mediante prelievo dal cap. 2982 del bilancio 1974.
Art. 5
La somma di cui al precedente articolo verrā iscritta nel seguente capitolo, di nuova istituzione, del bilancio per il 1974, cap. 2733 con denominazione: "Credito di conduzione".
Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale č autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.).
(2) Legge abrogata dal numero 6) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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