| L.R. 2 Dicembre 1975, n. 78 |
| Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale (1) (2) |
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[ Art. 1 Il termine previsto dal 1^ comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, per l'affidamento precario delle linee automobilistiche ordinarie dell'intero territorio della Regione alla societā STEFER e alla Societā Romana per le Ferrovie del Nord, nonchč per la presentazione da parte della Giunta all'approvazione del Consiglio regionale del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, č prorogato al 31 marzo 1976. Qualora prima dell'anzidetta data abbia effettivo inizio l'attivitā del consorzio e della relativa azienda di cui all'art. 1 della citata legge n. 33 del 1975, l'esercizio dei servizi verrā trasferito in via precaria al detto consorzio e verrā a cessare entro il termine indicato nel precedente comma per effetto delle determinazioni che l'Amministrazione regionale adotterā ai sensi della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12. Art. 2
(2) Legge abrogata dal numero 30) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |