L.R. 19 Gennaio 1993, n. 3 |
Interventi nel settore orto-frutticolo della cooperazione.
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(Pubblicata nel B.U. 01 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5). Art. 1 (Finalita') 1. La Regione interviene a sostegno delle cooperative e loro consorzi che non usufruendo dei prestiti agevolati per l'anticipazione ai soci conferenti prodotti ortofrutticoli facilmente deperibili ed essendo costretti alla vendita anche in periodi non favorevoli, ricorrono al credito ordinario al fine di concedere anticipazioni ai propri soci. Art. 2 (Beneficiari) 1. Possono ottenere contributi annuali, finalizzati esclusivamente ai soci conferenti prodotti facilmente deperibili, le cooperative e loro consorzi e le associazioni di produttori legalmente riconosciute, che gestiscono propri impianti di conservazione lavorazione vendita di prodotti agricoli. 2. Tale contributo viene concesso nella misura di cinque punti percentuali sugli interessi dei prestiti a tasso ordinario con tratti con gli istituti di credito dai predetti organismi. 3. Il prestito preso in considerazione non puo' superare il 60 per cento del valore complessivo del prodotto lavorato nel centro cooperativo, sulla base della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 dal presidente dell'organismo cooperativo, dichiarazione rilasciata sotto la sua personale responsabilita'. Art. 3 (Procedure) 1. Le domande di contributo devono essere inoltrate al settore decentrato agricoltura, competente per territorio, con allegato, oltre alla documentazione di rito prevista per organismi cooperativi dalle vigenti disposizioni, una dichiarazione degli istituti di credito da cui risulti l'importo e la destinazione del prestito, la data di erogazione e di scadenza nonche' la durata espressa in giorni, il tasso praticato e gli interessi complessivamente pagati. 2. Il settore decentrato dovra' istituire le domande e trasmettere il proprio parere all'assessorato agricoltura entro quindici giorni dalla ricezione delle stesse. 3. Alla liquidazione del contributo si provvedera' con deliberazione della Giunta regionale. 4. La deliberazione assunta sara' inviata per conoscenza alla commissione consiliare permanente agricoltura. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata per il 1992 la spesa complessiva di L. 300 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 01106 di nuova istituzione cosi' denominato: "Interventi nel settore ortofrutticolo della cooperazione". 2. Alla copertura si provvede con riduzione di pari orto dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 01102 del bilancio 1992. 3. Alla spesa per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |