| L.R. 22 Gennaio 1993, n. 8 |
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Modifiche agli articoli 7 ed 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, avente per oggetto: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kw". (1)
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Art. 1 1. (Omissis) (2). Art. 2 1. (Omissis) (3). Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1993, n. 4. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3). (2) Abroga il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42. (3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |