Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 (1).

Numero della legge: 50
Data: 3 dicembre 1996
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1996

L.R. 03 Dicembre 1996, n. 50
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 (1).

Art. 1
(Omissis) (2).


Art. 2

(Omissis) (3).


Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa: (omissis).


Art. 4

Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione:
- A.DI.S.U.Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Università degli Studi della Tuscia-Viterbo;
- A.DI.S.U.Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Università degli Studi di "Cassino";
- A.DI.S.U.Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Università degli Studi di "La Sapienza" di Roma;
- A.DI.S.U.Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Università degli Studi di "Tor Vergata" di Roma.


Art. 5

Ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione:
1. E.P.T.Ente Provinciale per il Turismo - di Viterbo;
si approvano altresì le risultanze contenute nelle deliberazioni n. 5 del 24.9.1993 e n. 11 del 30.5.1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 nonché quelle contenute nella deliberazione n. 23 del 30.9.1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;
2. E.P.T.Ente Provinciale per il Turismo - di Rieti;
3. E.P.T.Ente Provinciale per il Turismo - di Roma;
4. E.P.T.Ente Provinciale per il Turismo - di Frosinone;
si approvano altresì le risultanze contenute nelle deliberazioni n. 6 del 29.9.1993 e n. 78 del 26.5.1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 nonché quelle contenute nella deliberazione n. 10 del 31.10.1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;
5. E.P.T.Ente Provinciale per il Turismo - di Latina;
si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 61 del 20.10.1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;
6. A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Subiaco;
7. A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Fiuggi;
8. A.A.S.T.Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo della Valle del Comino;
9. A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Tuscolo;
10. A.A.S.T. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Terracina;
11. A.A.S.T.Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Lago di Bracciano;
12. Istituto Montecelio - Ente Regionale per la Comunicazione;
13. Aziende Parco Regionale dell'Appia Antica; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 21 del 31.10.1995.


Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 dicembre 1996, n. 34.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 aprile 1997, n. 16 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 4° dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.

(3) Sostituisce l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.