L.R. 11 Giugno 1998, n. 18 |
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DIRIETI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 SETTEMBRE 1997 E SUCCESSIVI.
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Art. 1 1. Al fine di favorire l'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, la Provincia di Rieti e' autorizzata, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 8 giugno 1981, n.17 e successive modificazioni, ad utilizzare, a favore dei comuni danneggiati e gia' beneficiari della stessa, le economie derivanti da mancati interventi o da impedimenti che allo stato attuale non permettono l'utilizzazione delle risorse assegnate ai sensi della l.r. 17/1981, compresi gli interessi maturati. 2. Le economie di cui al comma 1 sono destinate al ripristino, alla costruzione ed alla ricostruzione di edifici pubblici, di edifici adibiti al culto, di ospedali, di scuole, di fognature, di reti di distribuzione di risorse idropotabili e di strade di interesse regionale. 3. I comuni di cui al comma 1 inviano alla Provincia di Rieti le richieste di finanziamento corrredate dalla perizia tecnica redatta dall'amministrazione regionale decentrata Opere e reti di servizi e mobilita' di Rieti. 4. Decorsi dodici mesi dall'accoglimento della domanda di cui al comma 3, i comuni che non abbiano provveduto all'affidamento dei lavori relativi alle opere ammesse a contributo decadono dal contributo stesso. Le somme recuperate vengono utilizzate, secondo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo e al Capo IV della l.r.17/1981, dall'Amministrazione provinciale per la medesima tipologia di interventi a favore degli altri comuni della provincia di Rieti individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |