Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone.

Numero della legge: 51
Data: 26 agosto 1988
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1988

L.R. 26 Agosto 1988, n. 51
Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone.

(Pubblicato nel B.U. 20 settembre 1988, n. 26)


Art. 1

1. La Regione, in considerazione della rilevante importanza che viene attribuita ai nodi di interscambio tra diversi modi del trasporto ai fini di un efficiente sistema integrato del trasporto di persone nel territorio regionale, partecipa con propri finanziamenti alla esecuzione di progetti di opere e di attrezzature finalizzate alla creazione dei nodi predetti.


Art. 2

1. Gli interventi regionali di cui all' articolo 1 sono definiti in programmi annuali o pluriennali deliberati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti delle disponibilita' a tale titolo inscritte nel bilancio regionale. I programmi regionali devono essere redatti sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti della Regione Lazio previsto nella legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e, fino a che il predetto piano non sia stato approvato dal Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti di cui all' articolo 4 della citata legge regionale 6 luglio 1987, n. 37.

2. I programmi di cui al primo comma devono precisare:
a) il bacino di traffico in relazione al quale deve essere progettato l' intervento;
b) la localizzazione di massima dell' intervento con i vincoli infrastrutturali che essa comporta;
c) la natura delle opere e delle attrezzature ammesse al contributo finanziario della Regione;
d) il soggetto destinatario dei finanziamenti, ordinariamente identificato in enti locali o in altri enti pubblici;
e) il titolo (se in conto capitale o in conto interessi) e la misura del contributo;
f) le altre condizioni e limiti a cui e' subordinato il contributo regionale.


Art. 3

1. Il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto dell' intervento, che deve contenere uno studio di fattibilita', un' analisi dei costi e benefici, un progetto di massima delle opere e delle forniture da realizzare ed un piano finanziario nel quale siano indicate le risorse finanziarie che concorrono, con il contributo regionale, alla realizzazione dell' intervento e le relative coperture.

2. Il progetto dell' intervento e' approvato dalla Giunta regionale che dispone la concessione del contributo.


Art. 4

1. Per l' erogazione dei contributi, per la progettazione, l' esecuzione ed il collaudo delle opere si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 5

1. Quale prima attuazione delle finalita' previste nell' articolo 1 della presente legge ed in attesa della elaborazione dei successivi programmi di intervento previsti nel precedente articolo 2, e' concesso ai comuni di Latina e Monte San Biagio un contributo in conto capitale per le spese necessarie alla realizzazione di parcheggi a servizio delle rispettive stazioni ferroviarie fino al 100 per cento della relativa spesa e fino alla concorrenza della somma di L. 8.000 milioni, con l' intesa che il finanziamento di L. 4.500 milioni, quale contributo destinato al comune di Latina, trovi copertura, nei senti indicati al successivo articolo 6, con i fondi stanzianti e disponibili nel bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1988.


Art. 6

1. Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 5 e' autorizzata la spesa di L. 8.000 milioni ripartita in L. 5.000 milioni per il 1988, in L. 2.000 milioni per il 1989 ed in L. 1.000 milioni per il 1990.

2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma e' istituito il capitolo n. 09205 del bilancio 1988 con la seguente denominazione: << Concessione di contributi regionali per la realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone >>.

3. Alla copertura finanziaria della spesa per l' anno 1988 si provvedera' mediante prelievo della somma di L. 5.000 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera g) del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

4. Agli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1989 e 1990 si provvedera' mediante riduzione di pari importo della somma iscritta nelle rispettive annualita' del bilancio pluriennale al capitolo 29802, lettera b), elenco n. 4, allegato al bilancio 1988.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.