Modifica alla legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13.

Numero della legge: 39
Data: 29 agosto 1991
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1991

L.R. 29 Agosto 1991, n. 39
Modifica alla legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13.



Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1987, n.13 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Regione e' autorizzata a concedere ai comuni, sedi di istituti penitenziari, alle cooperative che abbiano almeno il 40 per cento di soci detenuti od ex detenuti occupati, alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti, o consorzi composti esclusivamente da cooperative aventi le caratteristiche sopra descritte, per l'anno 1991 e seguenti, contributi per attivita' e progetti finalizzati alla risocializzazione dei detenuti".



Art. 2

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1987, n.13, dopo il primo comma e' inserito il seguente comma 1bis: "1bis. Le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui al precedente articolo possono far pervenire le domande di cui al precedente comma corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dello statuto e del libro dei soci;
b) certificato di iscrizione all'albo per le cooperative;
c) certificato rilasciato dal Tribunale sezione societa' commerciali attestante il libero esercizio delle attivita' cooperative;
d) copia del bilancio;
e) attestazione, per i soci detenuti, od ex detenuti degli organi giudiziari.".


Art. 3

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1987, n.13 e' inserito il seguente articolo 2bis:

"Art 2 bis

1. Il controllo sullo svolgimento dei progetti e delle attivita' finalizzate, di cui al precedente articolo 1, viene esercitato dall'Assessorato agli enti locali e servizi sociali al quale i comuni, le associazioni, le cooperative ed i consorzi dovranno inviare i relativi rendiconti finanziari.

2. L'invio dei rendiconti e' condizione indispensabile per la concessione di ulteriori finanziamenti.".



Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1991 in L.1.000 milioni, gravera' sul capitolo n.14600 del bilancio di previsione, istituito per l'applicazione della legge 9 febbraio 1987, n.13 che prevede una spesa di pari importo e la cui denominazione viene modificata come segue: "Contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena, alle cooperative o loro consorzi, che abbiano almeno il 40 per cento dei soci detenuti o ex-detenuti e alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti, per attivita' e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunita' esterna alla risocializzazione dei detenuti".

2. La quantificazione e la copertura della spesa per gli anni successivi sara' determinata con le rispettive leggi di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.