L.R. 13 Giugno 1985, n. 92 |
Contributo regionale agli oneri di realizzazione di strutture di interesse regionale di prevenzione sanitaria in relazione al funzionamento delle centrali elettriche.
|
(Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1985, n. 18) Art. 1 La Regione, allo scopo di proteggere la popolazione dai potenziali effetti derivanti dalla produzione di energia, nell' ambito della politica di prevenzione sanitaria prevista dalla legge n. 833 del 1978 e dalla legge n. 8 del 1983, dispone con la presente legge la erogazione, secondo le modalita' fissate dal successivo articolo 2, di un contributo agli oneri di realizzazione, in apposita area del comprensorio della seconda universita' degli studi di Roma - Tor Vergata, di strutture atte ad ospitare un ciclotrone medico, il relativo servizio di radiochimica e, in via prioritaria, un centro di ricerche cardio - polmonari avanzate ospitante un servizio di medicina clinica d' ambiente. Art. 2 La Giunta regionale provvedera' a stipulare con la seconda universita' degli studi di Roma - Tor Vergata, una apposita convenzione per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo. Lo schema della convenzione verra' sottoposto alla approvazione del Consiglio regionale. Art. 3 E' autorizzata per l' anno 1985 la concessione del contributo regionale agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge per l' importo di L. 2.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni per contributo alla realizzazione di opere civili del centro di ricerche cardio - polmonari e L. 500 milioni per contributo alla realizzazione delle opere civili che ospitano il ciclotrone e l' accluso servizio di radiochimica. Detta somma viene iscritta in termini di competenza sul capitolo n. 13160 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: << Contributo regionale agli oneri di realizzazione di indagini sugli effetti ambientali connessi con la localizzazione di centrali per la produzione di energia >>. La relativa copertura finanziaria sara' assicurata mediante l' utilizzazione integrale della posta contabile indicata alla lettera f) del capitolo n. 19842 di cui allo elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |