Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali.

Numero della legge: 43
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 43
Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27)


ARTICOLO UNICO

Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle situazioni di pericolo e danno alla salubrita' dell' aria, dell' acqua, del suolo e del sottosuolo.
Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici della Regione, degli atti amministrativi che riguardano le attivita' di modificazione dell' assetto del territorio o le attivita' che possono provocare inquinamento della aria, delle acque e del suolo.
Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale appronta un elenco degli uffici regionali che dispongono di dati ed informazioni in materia ambientale e dei funzionari responsabili, con i relativi orari di apertura al pubblico.
Il richiedente e' tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive, anche in forma forfettaria, secondo la tabella approvata con deliberazione della Giunta regionale.
Il funzionario responsabile il quale ritenga che l'informazione richiesta non rientra tra quelle previste nel precedente primo comma e' tenuto ad informare il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il richiedente, in caso di rifiuto od inerzia del funzionario responsabile, puo' rivolgersi al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore delegato.
Il funzionario responsabile, che ritardi l' accesso alle informazioni, di cui alla presente legge, oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta, e' sottoposto a procedimento disciplinare.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.