L.R. 04 Dicembre 1995, n. 58 |
Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1995, n. 46: Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50 anniversario della Resistenza
|
(pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1995, n. 34) Art. 1 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. 1. La Regione Lazio destina, ai fini indicati nell'articolo 1, la somma totale di L. 400.000.000 ripartita nel modo seguente: a) L. 300.000.000 all'UDI, con il vincolo che essi vengano destinati alla ristrutturazione della sede in via Arco di Parma di proprieta' del comune di Roma, sede che dovra' ospitare l'archivio storico dell'associazione, vincolato dalla Sopraintendenza ai beni archivistici come materiale di interesse nazionale fin dal 1987 ed aperto al pubblico ed agli studiosi; b) L. 100.000.000 al CIF, per l'organizzazione delle iniziative del cinquantennio». Art. 2 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 viene aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1995, la spesa di L. 400.000.000. 2. L'onere finanziario di cui al comma 1, viene iscritto per l'esercizio 1995, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n.-44229, di nuova istituzione nel bilancio regionale con la seguente denominazione:Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili in occasione del 50°anniversario della Resistenza. 3. Alla relativa copertura di competenza si provvede mediante utilizzazione della posta contabile iscritta per il corrispondente importo alla lettera a) - elenco 4 allegato al bilancio 1995, alla copertura di cassa si provvede mediante prelievo di pari importo al capitolo 16325 del bilancio stesso». Art. 3 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |