| L.R. 11 Giugno 1975, n. 61 |
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Norme per la concessione di contributi per il completamento di opere ospedaliere gia' programmate ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574.
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Art. 1 Fino a quando la materia dell' edilizia ospedaliera non sara' organicamente disciplinata, si applica, per l' esecuzione di opere ospedaliere di interesse regionale, la vigente normativa statale e regionale, salvo quanto disposto dai successivi articoli. Art. 2 Per il completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 30- 5- 1965, n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione e' autorizzata a concedere, anche per la parte eccedente il costo dell' opera previsto nei programmi statali, contributi costanti trentacinquennali nella misura del 5% sulla spesa riconosciuta necessaria. Per le opere da realizzare nei Comuni classificati totalmente montani ai sensi della legge 25- 7- 1952, n. 991 e successive, il contributo regionale puo' essere concesso nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento dei relativi mutui compresi gli oneri per spese ed interessi e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti all' atto della stipulazione dei mutui. Art. 3 Il programma regionale delle opere indicate al precedente art. 2 e' predisposto dalla Giunta regionale, in conformita' a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 24- 1- 1975, su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici di concerto con quello alla Sanita', ed approvato dal Consiglio regionale. Per la programmazione degli interventi relativi alle attrezzature specifiche ospedaliere di cui all' art. 33 della legge 12- 2- 1968, n. 132, la proposta e' formulata dall' Assessore alla Sanita' di concerto con quello dei Lavori Pubblici. Il programma di cui al primo comma e' redatto tenendo particolarmente presenti le esigenze relative a maggiori oneri, dipendenti dall' affidamento o dall' esecuzione dei lavori, rispetto alle somme gia' ammesse a contributo statale; ai lavori necessari ad assicurare funzionalita' ad opere gia' appaltate o eseguite, nonche' ai lavori compresi in progetti sui quali e' stato gia' espresso parere favorevole da parte dei competenti organi consultivi statali. Art. 4 Per l' attuazione del programma suindicato trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17- 8- 1974, n. 41, recante norme per l' accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche. Ai fini dell' approvazione dei progetti e della concessione formale del contributo regionale restano salvi i pareri espressi dagli Organi dello Stato; sull' eventuale aggiornamento dei prezzi e' richiesto soltanto il parere dell' Ingegnere Capo del competente Ufficio del Genio Civile. Art. 5 Per l' aggiudicazione dei lavori a base d' asta relativi ad opere ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al 1Ø e 2Ø comma dell' art. 10 della suddetta legge n. 41 ed il termine ivi previsto e' prorogato al 31- 12- 1976. Per far fronte alle maggiori spese derivanti dall' applicazione del precedente comma e' riservata un' aliquota non superiore al 10% dello stanziamento indicato al successivo art. 6. Art. 6 Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzato, per l' anno finanziario 1974, il limite di impegno di L. 4.102 milioni da iscriversi nel cap. 2675 di nuova istituzione, denominato << contributi costanti trentacinquennali per il completamento di opere ospedaliere >>. Per gli anni successivi, le annualita' occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno iscritte sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall' anno 1975 e fino all' anno 2008. Alla spesa di L. 4.102 milioni si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l' anno 1974. Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario saranno utilizzate nell' esercizio successivo. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con proprio decreto da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7 (Norma transitoria) Il programma per l' anno 1975 sara' approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione Sanita'. Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 - IV comma - dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 11 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |