L.R. 12 Settembre 1994, n. 39 |
Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il dirittoallo studio universitario - II.Di.S.U. del Lazio e determinazionedell'organico del ruolo del personale degli istituti .
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(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8). Art. 1 (Finalita' della legge) 1. La presente legge determina l'ordinamento delle strutture, la consistenza dei ruoli organici ed i profili professionali del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.Di.S.U.) istituiti nell'ambito della Regione Lazio. 2. Ferma restando l'autonomia decisionale dei consigli di amministrazione degli istituti, le determinazioni dei medesimi in ordine alla diversa organizzazione dei servizi che abbiano effetto sulla consistenza degli organici devono essere, prima della loro formale adozione, comunicate alla Giunta regionale dopo contrattazione con le organizzazioni sindacali e devono contenere il piano di utilizzo del personale eventualmente in esubero ovvero le proposte per la provvista di quello carente. Art. 2 (Individuazione delle strutture organizzative costituenti l'ordinamento degli II.Di.S.U) 1. Le strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario sono articolate in analogia a quelle della Regione. 2. I settori e gli uffici degli istituti di Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», «Cassino» e «Viterbo», sono, rispettivamente, individuate nelle allegate tabelle «A», «B». Gli uffici possono essere articolati in sezioni. 3. La struttura organizzativa dell'Istituto per il diritto allo studio di Viterbo e' costituita da un ufficio denominato «Ufficio di direzione», articolato in sezioni. 4. Alla individuazione delle sezioni, provvedono, in presenza di particolari esigenze organizzative i rispettivi consigli di amministrazione. Art. 3 (Ruolo del personale degli II.Di.S.U) 1. La dotazione organica complessiva del ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.Di.S.U.) e' determinata nella allegata tabella «C». 2. I profili professionali del personale del ruolo II.Di.S.U., ed i relativi contingenti, nonché i contenuti professionali di quelli che in modo specifico attengono al funzionamento degli istituti sono individuati nell'allegata tabella «D». 3. La determinazione della consistenza organica di ciascun istituto e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i consigli di amministrazione degli istituti. Art. 4 (Utilizzazione del personale del ruolo II.Di.S.U) 1. Il personale del ruolo degli II.Di.S.U. puo', sulla base dei criteri generali definiti sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale regionale e previo parere favorevole, del rispettivo consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, essere impiegato presso altre strutture regionali per assolvere attivita' rientranti nelle mansioni proprie della qualifica posseduta. 2. Resta ferma, per quanto riguarda i comandi la disciplina prevista per il restante personale regionale. 3. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 per quanto in contrasto con le disposizioni della presente legge. Art. 5 (Competenza in ordine all'adozione di atti relativi al personale del ruolo II.Di.S.U) 1. Allo scopo di salvaguardare l'autonomia organizzativa e gestionale dei consigli di amministrazione. Spetta ai medesimi, fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali in ordine alla contrattazione decentrata, l'adozione di provvedimenti in materia di: a) strutturazione flessibilita' dell'orario di lavoro e sua articolazione in turni; b) adempimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 36; c) disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per quanto riguarda la individuazione oggettiva delle esigenze, nonché le autorizzazioni alle deroghe; d) individuazione delle condizioni previste dalla legge regionale per l'attribuzione delle indennita' connesse allo svolgimento di specifiche attivita' (rischio, reperibilita', indennita' di cassa ed altro); e) disciplina e relativo finanziamento delle attivita' culturali ricreative e sociali a favore dei dipendenti che si svolgono nell'ambito delle strutture dell'ente; f) nomina dei dirigenti delle strutture e determinazione delle indennita' ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41; g) determinazione degli organici delle singole strutture, nell'ambito della dotazione complessiva dell'istituto. 2. Alla mobilita' del personale tra gli istituti provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione degli istituti interessati al movimento. 3. L'adozione degli atti relativi al personale che la legge regionale demanda al Presidente della Giunta o all'assessore al personale possono essere delegati al presidente del consiglio di amministrazione ovvero al direttore. Gli atti adottati in forza di delega sono soggetti al controllo previsto per gli atti dell'organo delegante. Art. 6 (Direttore) 1. Negli Istituti per il diritto allo studio universitario di Roma «La Sapienza» e «Tor Vergata» le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di seconda qualifica dirigenziale, nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato. 2. Per gli altri istituti le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di prima qualifica funzionale nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato. 3. Per gli istituti di Roma «Tor Vergata», Viterbo e Cassino, le funzioni di direttore sono altresi' comprensive di quelle di direzione della struttura. 4. Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene individuato il dipendente, in possesso di qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per l'affidamento dell'incarico di direttore, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Ove l'assenza si protragga oltre i tre mesi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. Art. 7 (Personale in possesso di particolari profili) 1. Il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 1979 a seguito di pubblico concorso o comunque inquadrato quale «agente di ristorazione addetto ai servizi di mensa, di ristorazione collettiva operatore dei servizi di mensa, aiuto cuoco ed aiuto macellaio», e' reinquadrato dalla data di assunzione nella posizione giuridica ed economica indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nel profilo di «agente di ristorazione». Art. 8 (Disposizioni transitorie relative al personale ruolo II.Di.S.U) 1. Il personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, puo', a domanda da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere reinquadrato nei livelli funzionali sotto riportati, previsti dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, se, in base ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, ed in relazione ai titoli posseduti dalla data prevista dalla medesima, risulti in possesso almeno del punteggio complessivo a fianco di ciascun livello indicato: 2° livello punti 10 3° livello punti 18 4° livello punti 30 5° livello punti 40 6° livello punti 50 7° livello punti 55 8° livello punti 78 2. Il personale e' reinquadrato secondo i criteri di cui al comma 1 sulla base della posizione giuridica ed economica rivestita al 31 gennaio 1981, con le seguenti limitazioni: 1) i benefici derivanti dal presente articolo non possono comportare attribuzione di piu' di un passaggio di livello rispetto a quello attribuito ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5: a) per il personale al quale ai sensi della citata tabella «A» e' stato attribuito un livello inferiore al quinto; b) per il personale gia' appartenente alla ex carriera esecutiva nonché a quello appartenente alla ex carriera di concetto che in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' stato collocato, rispettivamente, nella quinta e settima qualifica funzionale; 2) il personale gia' appartenente alla carriera operaia collocato al quarto livello funzionale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1981, n. 5, in sede di applicazione del terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non puo' essere collocato in qualifica funzionale superiore alla quinta; 3) il restante personale non puo' comunque conseguire in applicazione del presente articolo piu' di due passaggi di livello. 3. Il presente articolo non si applica al personale gia' proveniente dalla carriera operaia, al quale ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, e' stato attribuito il quinto livello ed uno dei seguenti profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981: operatore tecnico, operatore di elaborazione dati, operatore socio-sanitario, operatore poligrafico, operatore di ufficio tecnico, operatore centralinista, operatore di ristorazione, operatore di ristorazione cuoco, operatore di ristorazione macellaio, operatore di ristorazione cassiere, capo cuoco e capo macellaio, manutentore, agente di ristorazione, bidello, portiere, agente dei servizi ausiliari, operatore dei servizi ausiliari, agente di ufficio tecnico, conducente, assistente di ufficio tecnico. 4. Il comma 3 non si applica agli agenti di ufficio tecnico in possesso dei profili di geometra, disegnatore, o perito. 5. L'inquadramento di cui ai precedenti commi decorre agli effetti giuridici dalla data del 1° febbraio 1981 ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il personale di cui al comma 3 in possesso dei seguenti profili professionali e' inquadrato, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1983 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella VI qualifica funzionale di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 con l'attribuzione del profilo professionale di cui alla tabella di seguito indicata: Profilo posseduto Nuovo profilo ------ ------ capo cuoco e capo macellaio addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva operatore di ristorazione addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva operatore di ristorazione: addetto polifunzionale ai servizi cuoco, macellaio, cassiere ed alla ristorazione collettiva agente di ristorazione addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva operatore di ufficio tecnico addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi agente di ufficio tecnico addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi assistente di ufficio tecnico addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi operatore dei servizi ausiliari addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi centralinista addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi portiere addetto polifunzionale ai servizi di vigilanza portierato e custodia di complessi ricettivo- alberghieri e di ristorazione collettiva manutentore addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi agente dei servizi ausiliari addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi conducente addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi assistente ufficio tecnico addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi 7. In sede di prima applicazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, nel limite dei posti disponibili, con gli stessi criteri e modalita' fissati dall'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. La commissione prevista dal penultimo comma del citato articolo 25 e' composta, ai fini della selezione di cui al presente comma, dalla Giunta regionale integrata dai presidenti degli II.Di.S.U. 8. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 9. Il precedente comma si applica anche, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al personale dei ruoli degli uffici regionali in servizio presso l'istituto. L'inquadramento nella qualifica superiore comporta l'inserimento nei ruoli del personale degli II.Di.S.U. Art. 9. (Concorsi speciali interni) 1. Facendo riferimento all'organico previsto per i singoli profili professionali dall'allegata tabella «A» e sulla base delle esigenze dell'organizzazione del ruolo II.Di.S.U. i posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dalla quinta all'ottava saranno coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale dello stesso ruolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore a quella per cui concorre sia in possesso di una anzianita' minima di anni tre nella predetta posizione giuridica inferiore e del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per quest'ultima, oppure oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica cui concorre. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al personale che abbia beneficiato dell'articolo 8 della presente legge. Non si applicano altresi' al personale che abbia avuto modificata la propria posizione giuridica a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138. 3. I posti vacanti nella quarta qualifica verranno coperti ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31. Il personale di seconda qualifica che, per carenza di disponibilita' nella dotazione organica, non viene inquadrato nella quarta qualifica funzionale, e' inquadrato nei posti vacanti di terza qualifica. 4. I concorsi di cui al primo comma del presente articolo devono essere banditi entro trenta giorni dal termine ultimo previsto dalla lettera b) e lettera c) dell'articolo 12 della presente legge ed essere effettuati secondo i criteri di seguito indicati: A. punti a disposizione della commissione cento di cui cinquanta riservati ai titoli e cinquanta alle prove di esame: a) titoli di carriera massimo punti venticinque; b) titoli di studio, massimo punti quindici; c) titoli vari massimo punti dieci. A. 1. Concorsi speciali per l'ottava qualifica funzionale (funzionario): a) titolo di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: punti sei per la specializzazione; punti quindici per la seconda laurea; c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneita' a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. A. 2. Concorsi speciali per la settima qualifica funzionale (istruttore direttivo): a) titoli di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: punti otto per corsi universitari; punti quindici per la laurea; c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneita' a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. A. 3. Concorsi per la sesta qualifica funzionale (istruttore): a) titoli di carriera: punti tre per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti due ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore; b) titoli di studio: titolo di studio superiore punti otto; diploma di laurea punti quindici; c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneita' a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacita' e le funzioni svolte. A. 4. Prove di esame valide per tutti i concorsi: a) prova pratica relativa ad un argomento scelto dal candidato, punti venticinque; b) prova orale vertente su diritto amministrativo e regionale, punti venticinque. Art. 10 (Attribuzione profili professionali) 1. La Giunta regionale entro tre mesi dai provvedimenti di inquadramento effettuati ai sensi degli articoli 8 e 9, provvede, sentite le organizzazioni sindacali, alla attribuzione di un nuovo profilo professionale tra quelli compresi nella nuova qualifica funzionale sulla base della affinita' con il profilo posseduto nella qualifica di provenienza o delle mansioni svolte nell'ultimo biennio a seguito dell'ordine di servizio. 2. In mancanza il profilo viene attribuito secondo i seguenti criteri: 1) il titolo di studio e/o professionale posseduto; 2) mansioni di fatto espletate per un periodo di almeno due anni. 3. Ove non sia possibile sulla base di criteri di cui al primo e secondo comma procedere all'attribuzione del nuovo profilo, la Giunta regionale dispone, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, l'effettuazione di appositi corsi di formazione e riqualificazione da effettuarsi entro sei mesi dal provvedimento di inquadramento. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 11 (Assegnazione personale e modalita') 1. La prima ripartizione del personale fra i vari istituti, nell'ambito dei posti degli organici determinati ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, e' effettuata dall'assessore regionale al personale in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10. In attesa dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale rimane in servizio, anche in soprannumero, presso l'istituto dove risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ove, dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al primo comma, residuassero posti vacanti, gli stessi possono essere coperti attraverso la mobilita' del personale dei ruoli degli uffici e della formazione professionale che ne faccia richiesta, nel rispetto della qualifica e del profilo posseduto. La richiesta puo' essere respinta per motivate esigenze di servizio. 4. Nella ipotesi che le istanze superino i posti disponibili l'assegnazione verra' effettuata sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali. 5. Il movimento comporta il trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 3 ed e' disposto con provvedimento della Giunta regionale. 6. Nel limite del contingente organico di ciascuna struttura la prima assegnazione del personale alle medesime viene effettuata dal consiglio di amministrazione sentiti il direttore e le organizzazioni sindacali. Il trasferimento da una struttura ad un'altra e' effettuato dal presidente, sentito il direttore, nel rispetto delle norme che disciplinano la mobilita' interna per i dipendenti della Regione. 7. E' consentito tra i ruoli degli II.Di.S.U. e quelli degli uffici della Regione il trasferimento reciproco di dipendenti di corrispondente qualifica che ne facciano motivata istanza, previe intese con i consigli di amministrazione interessati. Dei singoli provvedimenti dovra' essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. 8. Per la mobilita' dei dirigenti si applica, anche ai fini di cui all'articolo 6, l'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. 9. Per i profili professionali di quarta, quinta e sesta qualifica «addetto ai servizi di ristorazione collettiva» e di «addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva» non si procedera' alla copertura dei posti che si renderanno vacanti. 10. In sede di prima applicazione il personale degli istituti per il diritto allo studio universitario messo a disposizione della Regione o comandato presso altri enti regionali o provinciali da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di espressa richiesta e previo formale nulla osta degli istituti presso cui l'interessato era assegnato, puo' con istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore della legge chiedere l'inquadramento nei ruoli regionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 nell'ambito dei posti vacanti nella qualifica rivestita. L'istanza puo' essere respinta con provvedimento motivato. 11. Nel caso in cui le istanze di cui al comma precedente siano eccedenti rispetto ai posti disponibili vengono stabiliti, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, criteri per la formulazione di una graduatoria. Art. 12 (Termini di attuazione della legge) 1. I provvedimenti di cui alla presente legge sono adottati entro i termini sottoindicati. Salva diversa disposizione i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale puo' con proprio motivato provvedimento disporne la proroga, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale regionale: a) provvedimenti di cui all'articolo 7: quarantacinque giorni; b) provvedimenti di cui all'articolo 8, primo comma: novanta giorni; c) provvedimenti di cui all'articolo 8, sesto comma: quarantacinque giorni; d) provvedimenti di cui all'articolo 8, ottavo comma: trenta giorni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 8; e) i concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 devono essere portati a compimento entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8; f) provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 9, trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 8. Gli inquadramenti di cui al comma medesimo decorrono, comunque dalla data del 1° dicembre 1990. Art. 13 (Norma finanziaria) 1. La spesa per l'attuazione della presente legge che per l'anno 1993 e' prevista in lire 1 miliardo fa carico al capitolo di bilancio n. 14101 che presenta la necessaria disponibilita'. TABELLA A La struttura amministrativa dell'I.Di.S.U. dell'Universita' «La Sapienza» ed ISEF di Roma e' articolata come segue: Settore: Direzione operativa Ufficio I - Affari generali; Ufficio II - Provveditorato e patrimonio; Ufficio III - Supporti tecnici. Settore: Servizi Ufficio I - Servizi e concorsi; Ufficio II - Servizi collettivi; Ufficio III - Attivita' culturali; Ufficio IV - Orientamento. Settore: Bilancio Ufficio I - Bilancio; Ufficio II - Centro elaborazione dati. TABELLA B La struttura amministrativa dell'II.Di.S.U. dell'Universita' «Tor Vergata, Cassino e Viterbo» e' articolata come segue: A) Settore: Direzione operativa Ufficio I - Amministrazione Contabilita'; Ufficio II - Attivita' culturali e servizi collettivi; Ufficio III - Centro elaborazione dati. TABELLA C Dotazione organica complessiva del ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario II - Qualifica funzionale dirigenziale n. 7 I - Qualifica funzionale dirigenziale n. 14 VIII - Qualifica funzionale n. 27 VII - Qualifica funzionale n. 36 VI - Qualifica funzionale n. 200 V - Qualifica funzionale n. 88 IV - Qualifica funzionale n. 100 III - Qualifica funzionale n. 10 II - Qualifica funzionale n. 25 ---- Totale n. 507 TABELLA D Individuazione nell'ambito delle qualifiche funzionali e delle aree dei profili professionali e determinazione del relativo contingente. 1 - AREA AMMINISTRATIVA IV Qualifica Coadiutore n. 22 Dattilografo n. 15 ---- Totale n. 37 VI Qualifica Amministrativo n. 85 ---- Totale n. 85 VII Qualifica Amministrativo n. 23 ---- Totale n. 23 VIII Qualifica Amministrativo n. 20 ---- Totale n. 20 2 - AREA LEGALE E LEGISLATIVA 3 - AREA ECONOMICA FINANZIARIA VI Qualifica Istruttore contabile n. 35 ---- Totale n. 35 VII Qualifica Esperto in economia e finanze n. 3 Esperto in programmazione n. 2 ---- Totale n. 5 VIII Qualifica Esperto in economia e finanze n. 2 ---- Totale n. 2 4 - AREA CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT VII Qualifica Bibliotecario n. 1 ---- Totale n. 1 VIII Qualifica Bibliotecario n. 1 ---- Totale n. 1 5 - AREA TECNICO-MANUTENTIVA IV Qualifica Addetto ai servizi tecnici e manutenzione n. 20 ---- Totale n. 20 VI Qualifica Geometra n. 4 Addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi n. 7 ---- Totale n. 11 6 - AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 7 - AREA INFORMATICA IV Qualifica Addetto alle macchine ausiliarie n. 5 ---- Totale n. 5 V Qualifica Addetto alla registrazione dati n. 20 Operatore sala macchine n. 15 Addetto al personal computer n. 14 ---- Totale n. 49 IV Qualifica Programmatore n. 3 Consollista n. 4 ---- Totale n. 7 VII Qualifica Programmatore esperto n. 1 Programmatore di sistema n. 1 ---- Totale n. 2 VIII Qualifica Analista di sistema n. 1 ---- Totale n. 1 8 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIA 9 - AREA SERVIZI AUSILIARI II Qualifica Addetto ai servizi ausiliari e anticamera n. 19 Addetto alle attrezzature n. 6 ---- Totale n. 25 III Qualifica Operatore autista n. 6 Addetto ai servizi ausiliari convittuali e ricettivo alberghiero n. 4 ---- Totale n. 10 IV Qualifica Centralinista n. 8 Addetto ai servizi di ristorazione collettiva n. 10 Addetto al magazzino n. 7 Addetto ad operazioni di tipografia n. 3 ---- Totale n. 28 V Qualifica Autista meccanico specializzato n. 5 Addetto ai servizi tipografici n. 7 Addetto agli impianti audiovisivi, di riproduzione, di cineteca e di videoteca n. 12 Addetto ai servizi di ristorazione collettiva n. 10 ---- Totale n. 34 VI Qualifica Dispensiere n. 4 Addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva n. 50 ---- Totale n. 54 10 - AREA VIGILANZA E CUSTODIA IV Qualifica Addetto ai servizi di vigilanza, portierato e custodia di complessi ricettivo alberghieri n. 10 ---- Totale n. 10 V Qualifica Custode n. 5 ---- Totale n. 5 VI Qualifica Addetto polifunzionale ai servizi di vigilanza e custodia dei complessi ricettivo alberghieri e di ristorazione collettiva n. 8 ---- Totale n. 8 11 - AREA SCOLASTICA EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE VII Qualifica Direttore di mensa n. 1 Direttore di pensionato n. 1 ---- Totale n. 2 12 - AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA VIII Qualifica Statistico n. 2 ---- Totale n. 2 13 - AREA TECNICA VII Qualifica Ingegnere n. 1 Architetto n. 2 ---- Totale n. 3 VIII Qualifica Ingegnere n. 1 ---- Totale n. 1 Istruttore addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva Con riferimento alle attivita' tecnico operative dei servizi a favore degli studenti nei quali siano stati introdotti impianti ad alta tecnologia compresi quelli di ristorazione collettiva di grandi dimensioni svolge con continuita' mansioni integrate e con sistema di rotazione caratterizzate da approfondite conoscenze tecniche anche con riferimento a quelle di trasformazione preparazione e confezionamento distribuzione conservazione delle vivande, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sul trattamento degli alimenti segnalando eventuali difetti del prodotto del confezionamento e della conservazione. Collabora con altre figure professionali anche superiori per la definizione delle materie e dei quantitativi occorrenti alla individuazione dei fabbisogni in rapporto alle necessita' del reparto nel quale e applicato. Cura l'efficienza funzionale, degli attrezzi e degli strumenti in dotazione. Puo' essergli attribuita la responsabilita' di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie. Puo' essere utilizzato, comunque oltre che alle lavorazioni proprie delle strutture presso cui e' assegnato per sopperire ad esigenze dei servizi generali in favore degli studenti disponendo, anche l'appropriato impiego del personale, ove disponibile. Accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado, eventuali requisiti richiesti dal bando di concorso. Istruttore dispensiere Nell'ambito delle strutture organizzative decentrate dei Centri convittuali alberghieri e del diritto allo studio universitario: 1) cura l'acquisizione delle merci e delle derrate alimentari necessarie per il buon funzionamento delle mense, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore del centro o dal responsabile dei servizi di cucina; 2) assicura l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e tecnico- professionali per la ottimale collocazione e conservazione dei prodotti; 3) provvede opportunamente perché le derrate in magazzino siano conservate nelle specifiche condizioni prescritte per ciascuna categoria di alimenti o vivande, sia in rapporto alla loro qualita' che alle caratteristiche del luogo di conservazione; 4) provvede a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per la corretta gestione del magazzino anche relativamente agli altri beni eventualmente acquisiti per il buon andamento complessivo della struttura cui e' assegnato. Requisiti di accesso: diploma di alimentarista. Collaboratore professionale addetto ai servizi ristorazione collettiva Nell'ambito delle strutture di ristorazione del diritto allo studio universitario: 1) cura la esecuzione dei lavori di trasformazione delle derrate alimentari secondo le tabelle dietetiche e la programmazione delle attivita' predisposte dal responsabile del servizio di cucina (capo cuoco); 2) provvede alla esecuzione e organizzazione dei lavori di cucina; 3) controlla costantemente la qualita' e la resa delle varie derrate nonche' le grammature erogate e l'efficienza del servizio di distribuzione intervenendo opportunamente per le necessarie correzioni; 4) collabora nella definizione del menu'; 5) assume la responsabilita' della preparazione delle carni; provvede all'attivita' di scongelamento e di lavorazione delle carni secondo i tagli e le pesature previste dal menu'; 6) assicura l'uso provetto delle attrezzature da cucina di cui garantisce la perfetta efficienza provvedendo alla ordinaria attivita' di manutenzione nonché alla relativa pulizia: a) cuoco; b) macellaio. Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo ed almeno due anni di specifiche esperienze di lavoro. Collaboratore professionale: custode 1) Svolge attivita' diurna e notturna secondo turni prestabiliti per la vigilanza e custodia di immobili, di beni ed impianti all'interno ed all'esterno degli uffici e dei locali di proprieta' degli istituti. 2) Svolge le attivita' di vigilanza utilizzando strumenti tecnici sussidiari di controllo anche a distanza. 3) Richiede l'intervento immediato delle competenti strutture pubbliche in situazioni di emergenza. 4) Provvede all'accettazione della corrispondenza ed allo smistamento della stessa. 5) Comunica all'amministrazione eventuali anomalie. Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo ed almeno due anni di specifiche esperienze di lavoro. Esecutore addetto ai servizi di ristorazione collettiva Nell'ambito dei servizi di diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri: 1) svolge operazioni prevalentemente tecnico-manuali caratterizzate da perfetta conoscenza di tecniche specialistiche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti con aggiornamento costante delle relative tecnologie; 2) assicura in particolare, l'organizzazione e la materiale esecuzione delle attivita' connesse alla preparazione dei pasti; accerta la qualita' e la resa delle vane derrate assume la responsabilita' della preparazione delle carni, la loro selezione e relativa lavorazione; provvede all'uso provetto delle attrezzature di cucina di cui assicura la pulizia e l'efficiente funzionamento: a) aiuto cuoco; b) aiuto macellaio. Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo; qualificazione professionale. Esecutore addetto ai servizi di vigilanza portierato e custodia di complessi ricettivo alberghieri Nell'ambito dei servizi del diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri: 1) cura il ricevimento degli ospiti e la registrazione delle presenze nonché la regolazione dell'accesso del pubblico a tutti i servizi; 2) cura la custodia ed il deposito di oggetti, valori, chiavi e registri; 3) cura la rilevazione della necessita' e la predisposizione di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria nelle stanze e nei servizi, la tenuta del magazzino dei materiali di pulizia, biancheria e prontosoccorso e la relativa contabilita'; 4) cura l'azionamento e la verifica del funzionamento degli impianti di illuminazione e di sicurezza e la segnalazione dei guasti agli uffici competenti. Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo. Operatore addetto ai servizi ausiliari convittuali e ricettivo alberghiero Nell'ambito dei servizi del diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri: 1) attende all'ordine ed alla pulizia delle camere e degli altri locali e servizi dei vari piani. Provvede al cambio periodico della biancheria e tovagliato, ne cura il prelievo e la riconsegna in guardaroba; 2) provvede alla pulizia delle aule e degli uffici; 3) attende al funzionamento del guardaroba, alle operazioni di prelievo, riconsegna, cura e conservazione della biancheria degli allievi; 4) attende al funzionamento della lavanderia dello stenditoio e della stireria; 5) attende ai servizi ausiliari di cucina, al riassetto e alla pulizia delle stoviglie e dei locali: a) guardarobiere; b) addetto a servizi di pulizia e custodia locali; c) addetto ai servizi di cucina. Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo. Istruttore addetto polifunzionale ai servizi dell'area tecnico-operativa Con riferimento alle attivita' tecnico-operative e' addetto alla conduzione di impianti tecnologici avanzati e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende, coordinandole per quanto attiene alla parte tecnica alle operazioni effettuate da figure di qualifica inferiore, controlla lo stato degli impianti e dei macchinari predisponendo gli interventi necessari per assicurarne la massima funzionalita' ed adeguato rendimento nonché per evitarne l'usura ed il deterioramento; e' addetto a operazioni e assemblaggi di precisione che richiedono il rispetto di tolleranza, metodi e norme prestabilite con impiego molteplice di strumenti ed attrezzature. Effettua interventi di impiantistica che richiedono complesse specializzazioni attrezzistiche e professionali. Effettua controlli e verifiche sui lavori svolti anche in relazione alle norme antinfortunistiche secondo la normativa vigente. Requisiti di accesso: diploma di perito tecnico o equipollente. Istruttore addetto polifunzionale ai servizi di vigilanza portierato e custodia di complessi ricettivo alberghieri e di ristorazione collettiva 1) Fornisce agli studenti informazioni di base sui servizi erogati dall'istituto e sulle modalita' di funzione degli stessi nonché su quelli erogati dall'ateneo. 2) Collabora nelle attivita' relative alla regolazione dell'accesso del pubblico ed al conseguente comportamento del medesimo nei complessi edilizi o nei locali dell'amministrazione secondo i regolamenti e/o gli ordini di servizio appositamente emanati. 3) Controlla che siano in perfetta efficienza gli impianti di sicurezza di allarme e quelli dei servizi generali, intervenendo personalmente in caso di carenze e trascuratezze ovvero di errori di manovra ovvero di necessita' contingenti. 4) Comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo a che previsto dalle istruzioni. 5) Richiede l'intervento immediato delle competenti strutture pubbliche in situazioni di emergenza e/o derivanti dalla organizzazione del lavoro; 6) Provvede all'accettazione della corrispondenza e/o dei materiali secondo le disposizioni in atto, assumendone, se previsto, la responsabilita' della custodia e/o dello smistamento nonché degli eventuali controlli prescritti. 7) Custodisce, con obbligo di reperibilita', e consegna a chi subentra nel turno di servizio ovvero al responsabile indicato dalle istruzioni, le chiavi dei locali, impianti e simili e la eventuale documentazione relativa all'immobile. 8) Svolge le attivita' di vigilanza utilizzando strumenti tecnici sussidiari, di controllo anche a distanza, ed apparecchiature semplici ovvero complesse per la protezione, la tutela, la conservazione e la integrita' dei beni. Requisiti di accesso: diploma di scuola secondaria di II grado; conoscenza della lingua inglese. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |