Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri.

Numero della legge: 23
Data: 27 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1993

L.R. 27 Aprile 1993, n. 23
Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1993, n. 13).

Art. 1

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo e' istituito il tesserino personale di identificazione per i sanitari obbligatoriamente iscritti nei relativi albi professionali.


Art. 2

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitino la propria attivita' professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'articolo 1.


Art. 3

1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalita', nonché il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.

2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto tesserino.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.