Termine e modalita' per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio.

Numero della legge: 47
Data: 10 settembre 1993
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1993

L.R. 10 Settembre 1993, n. 47
Termine e modalita' per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3).

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 1993 i soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1991, n. 14, entro la data del 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, possono integrare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la documentazione prodotta a corredo della istanza e carente di alcuno degli allegati prescritti all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1991.

2. Trascorso inutilmente tale termine, senza che gli interessati abbiano provveduto a tale adempimento, la domanda di contributo sara' considerata inammissibile.


Art. 2

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 limitatamente all'anno 1993 ed esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, integrate in virtu' dell'articolo 1 sono modificati nel modo seguente:
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 e' cosi' modificato:

"1. la Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge";
Il terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 14 del 1991 e' cosi' modificato:

"3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonche' tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo."


Art. 3

1. Le domande di contributo gia' presentate, corredate di tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 14 del 1991, alla data della relativa scadenza, hanno la precedenza nell'ammissione a contributo.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.