L.R. 09 Febbraio 1982, n. 10 |
Modifiche alla legge regionale approvata nella sedutaconsiliare 22 dicembre 1981 concernente: << Modifiche edintegrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1:Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella RegioneLazio >>.
|
(Pubblicata nel B.U. 27 febbraio 1982, n. 6) ARTICOLO UNICO Il quinto comma dell' art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, introdotto con l' art. 5 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 22 dicembre 1981, concernente: << Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: Norme per la coltivazione di cave e toribiere nella Regione Lazio >>, e' sostituito dal seguente: << Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale o dalla scadenza del termine di diciotto mesi dall' insediamento della commissione stessa, il richiedente puo' proporre ricorso, entro i successivi sessanta giorni, alla Giunta regionale, che decide, in via definitiva, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, sentita la commissione consultiva regionale >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |