| L.R. 25 Maggio 1974, n. 26 |
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Interventi urgenti nel settore zootecnico.
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Art. 1 In attesa del programma di sviluppo zootecnico della Regione Lazio per l' anno 1974 e anni successivi, le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi di miglioramento e incremento del patrimonio zootecnico regionale, ed in particolare interventi per il risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico - sanitarie nazionali e alle direttive della Comunita' Europea, interventi per il miglioramento delle specie bovine, e premi per allevamento vitelli. Art. 2 Gli interventi di cui all' articolo precedente consistono in contributi che possono essere concessi a favore di: a) singoli produttori, Enti pubblici, Associazioni, Cooperative agricole, Universita' agrarie con priorita' a proprietari e affittuari coltivatori diretti, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari singoli e associati nella misura massima del 50% sulla spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore al contributo massimo di L. 500.000 per opere tendenti al risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico - sanitarie nazionali e alle direttive della Comunita' Europea. Le domande di contributo di cui al comma precedente dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le richieste dei coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari, singoli e associati che abbiano inoltrato domanda entro i termini di cui sopra saranno finanziate con carattere di priorita' assoluta fino ad esaurimento dello stanziamento previsto sulla base di una ripartizione di fondi per provincia stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Agricoltura; b) Associazioni provinciali allevatori fino alla misura massima dell' 80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per l' attuazione dei controlli funzionali e la gestione dei libri genealogici; l' incremento ed il potenziamento delle prove di progenie sui riproduttori maschi bovini allo scopo della individuazione dei tori miglioratori; la diffusione ed il potenziamento della fecondazione artificiale. La ripartizione dei fondi alle Associazioni provinciali allevatori sara' deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Agricoltura; c) la Regione concede premi in favore di singoli produttori, Associazioni, Cooperative agricole con priorita' a coltivatori diretti singoli e associati nella misura forfettaria di L. 30.000 per ogni vitello nato in azienda dal 1Ø gennaio 1974 e portato fino ad un peso minimo di 400 Kg. o 18 mesi. La ripartizione di fondi per provincie e' stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per l' agricoltura. Art. 3 All' onere derivante dalla presente legge previsto in L. 3.200.000.000 si fara' fronte mediante prelievo di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973. Art. 4 La somma di L. 3.200.000.000 di cui al precedente articolo viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: cap. 2751 con denominazione: << Interventi per il risanamento delle stalle per bovine da latte >> (art. 2 lett. a) L. 1.300.000.000; cap. 2752 con denominazione: << Contributi alle Associazioni Provinciali allevatori >> (art. 2 lett. b) L. 300.000.000; cap. 2753 con denominazione: << Premi di allevamento vitelli >> (art. 2 lett. c) L. 1.600.000.000. Art. 5 Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 maggio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 maggio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |