L.R. 16 Giugno 1980, n. 61 |
Iniziative di solidarieta' a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalita' organizzata.
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Art. 1 La Regione Lazio, in attuazione dei principi dello statuto, al fine di concorrere all' ordinato sviluppo civile e sociale del suo territorio ed al mantenimento dell' ordine democratico, nell' ambito delle sue competenze, promuove e coordina iniziative di solidarieta' a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e da gravi atti di criminalita' organizzata di rilevante allarme sociale. Art. 2 Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, la Regione Lazio interviene a favore: a) di cittadini o loro familiari, vittime di atti terroristici; b) di cittadini colpiti da gravi atti criminosi connessi ad atti terroristici; c) di cittadini o associazioni colpiti da azioni criminose o terroristiche per avere adempiuto al loro dovere civile e democratico. Art. 3 Per gli interventi di cui al precedente articolo 2 la Regione istituisce un fondo di solidarieta' costituito da: a) stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale; b) contribuzioni di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate. Art. 4 Per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 la Regione provvede, mediante l' erogazione di contributi, su richiesta del comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell' evento. I danneggiati di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2 o i loro aventi causa, devono, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, presentare al comune nella cui circoscrizione territoriale e' avvenuto il fatto stesso, apposita domanda per la concessione di un indennizzo corredata della documentazione necessaria ai fini della sua determinazione a norma del successivo articolo 5, ultimo comma. Il comune interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trasmette alla Regione la domanda stessa e la relativa documentazione, allegando una relazione da cui risulti ogni altro elemento accertabile dal comune stesso, nell' ambito delle proprie attribuzioni, in ordine di fatto, al danno ed alle altre condizioni attinenti alla determinazione dell' indennizzo. Analoga regolazione deve essere allegata alla richiesta di cui al primo comma del presente articolo. Art. 5 L' erogazione dei contributi e degli indennizzi e' disposta con decreto del Presidente della Giunta su conforme proposta di una commissione regionale composta dall' assessore competente in materia di servizi sociali o da un suo delegato, che la presiede, e di quattro membri eletti dal Consiglio regionale a norma dell' articolo 6 dello statuto. Per gli interventi indicati nel punto c) del precedente articolo 2 la commissione regionale di cui al comma precedente, richiede alla magistratura o alle forze dell' ordine che hanno svolto le indagini sommarie, le informazioni sulle modalita' del fatto, al fine di stabilire se il danno sia conseguenza della collaborazione prestata dal cittadino o dall' associazione. Nella determinazione del contributo e degli indennizzi la commissione deve tener conto della gravita' del danno, delle condizioni economiche del danneggiato e della possibilita' che il medesimo fruisca di altre forme di contributo o risarcimento. Art. 6 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 250 milioni. La copertura della spesa di cui al precedente comma e' costituita mediante riduzione in termini di competenza, della somma di L. 250 milioni dal capitolo n. 08996 del bilancio 1980. La suddetta somma e' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 08602 denominato: << Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalita' organizzata >> di nuova istituzione. Per quanto previsto nel presente articolo al bilancio 1980 sono apportate le seguenti variazioni: capitolo n. 08996 - Fondo globale per i provvedimenti legislativi (spese correnti) competenza - L. 250.000.000 capitolo n. 08602 - (di nuova istituzione) - Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalita' organizzata competenza + L. 250.000.000 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |