Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19"

Numero della legge: 10
Data: 18 marzo 1996
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1996

L.R. 18 Marzo 1996, n. 10
Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alle leggi regionali 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10 e 2 maggio 1995, n. 19"




Art. 1
(Diaria a titolo di rimborso spese)

1.La diaria a titolo di rimborso spese, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1995 n. 19, a decorrere dall'inizio della sesta legislatura e' commisurata al sessantacinque per cento della indennita' mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.


Art. 2
(Variazioni)

1 Le variazioni dell'indennita'di diaria e delle ritenute per assenza di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 percepita dai membri della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale e con la medesima decorrenza della somma di cui gli articoli 1 e 3 della presente legge.
2.L'ammontare delle variazioni e' accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


Art. 3
(Ritenute per mancata presenza)

1. In caso di assenza da tutte le sedute del Consiglio o di altri organismi consiliari nella stessa giornata, sara' detratta una somma commisurata alle seguenti percentuali della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 31.10.1965, n. 1261:
a) sessantacinque per cento per i consiglieri residenti nel comune di Roma;
b) settanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Roma;
c) novanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Frosinone;
d) ottantacinque per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Latina;
e) ottanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Rieti;
f) ottanta per cento per i consiglieri residenti nella provincia di Viterbo;
g) sessanta per cento per i consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio.


Art. 4
(Percentuale d'indennità)

1. la lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 cosi' come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n.7 e' cosi' sostituita:
"c) settantacinque per cento ai segretari del Consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, al presidente del collegio dei revisiori dei conti ed ai capigruppo consiliari".


Art. 5
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19; gli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1991, n. 10; l'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19.


Art. 6
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo 11101 del bilancio 1996, per la parte originariamente destinata alle spese previste dalle leggi regionali abrogate con il precedente articolo 5.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.