L.R. 08 Agosto 1989, n. 54 |
Modifica alla legge regionale approvata nella seduta del 7 luglio1989 concernente: " Calendario venatorio regionale per la stagione1989/ 1990 ".
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(Pubblicata nel B.U. 17 agosto 1989, n. 22, S.O. n. 2) Art. 1 1. L' articolo 4 della legge regionale approvata nella seduta del 7 luglio 1989 concernente: " Calendario venatorio regionale per la stagione 1989/ 1990 ", e' sostituito dal seguente: " Art. 4 1. Durante la stagione venatorio di cui al precedente articolo 3, l' esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicate: a) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 1989: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe. La caccia alle specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell' anno con manto striato, e' consentita dal 1o novembre 1989 al 31 gennaio 1990. Per il periodo 2- 31 gennaio 1990 (compreso) le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalita' di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1o novembre 1989. L' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio dei cani; b) specie cacciabili dal 2 gennaio al 28 febbraio 1990: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe. L' esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma; c) specie cacciabili dal 1o marzo 1990 al 10 marzo 1990: allodola, corvo, cornacchia grigia, ghiandaia, passero, passera oltremontana, storno, colombaccio, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sessello, codone, fischione, moretta, marzaiola, beccaccino, volpe. 2. Dal 2 gennaio al 10 marzo compreso, il Presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina. 3. Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali predatori, di cui ai precedenti commi, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l' equilibrio naturale. 4. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l' uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell' istituto nazionale di biologia della selvaggina. 5. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico - venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1990 alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca. 6. Entro il 30 settembre 1989 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione - Assessorato all' agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1o luglio 1988 - 30 giugno 1989 ". Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |