L.R. 18 Dicembre 1978, n. 72 |
Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale.
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Titolo I QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO TERRITORIALE Art. 1 La Regione Lazio, al fine di dotarsi di un quadro di riferimento territoriale necessario per le attivita' concernenti la disciplina del territorio, in coordinamento con la programmazione regionale, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. 331 del 3 agosto 1974 con la quale e' stato approvato il << documento per la deliberazione programmatica sull' assetto del territorio regionale >>, nonche' della deliberazione consiliare n. 193 del 30 marzo 1977 con la quale e' stato approvato il << programma di sviluppo regionale per il periodo 1977/ 1981 >>, procede in unico contesto e con criteri di stretto coordinamento reciproco, ad effettuare gli studi e le ricerche riferibili al territorio, a definire le direttive nelle materie riguardanti l' uso del territorio, ad individuare le vocazioni naturali del territorio ed i vincoli necessari per la tutela delle risorse naturali ambientali, paesistiche, storiche e culturali della regione. Art. 2 Il quadro di riferimento territoriale determina: a) gli obiettivi generali per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; b) le direttive per la piena utilizzazione delle risorse agricole, per la protezione e valorizzazione dei beni naturali e culturali, per lasalvaguardia delle parti di territorio soggette ad opere di interesse nazionale e regionale; c) il sistema delle grandi infrastrutture di trasporto e di comunicazione, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di passeggeri e merci; d) le grandi strutture portuali, annonarie e distributive; e) gli impianti e le reti tecnologiche di interesse regionale; f) le strutture universitarie; g) i parchi, le risorse naturali e i bacini di interesse termale; h) le zone da sottoporre a particolari misure di tutela ambientale, di difesa del suolo e di prevenzione o difesa dalle diverse forme di inquinamento o di dissesto. Il quadro di riferimento territoriale coordina la pianificazione comprensoriale. Art. 3 Gli assessori alla programmazione economica, all' urbanistica e assetto del territorio e gli altri assessori costituenti il comparto di cui all' articolo 7 debbono riferire, con frequenza almeno quadrimestrale, alla prima e seconda commissione consiliare sullo stato di avanzamento delle attivita' previste nel presente titolo. Nell' ambito della relazione annuale sul programma regionale di sviluppo la Giunta riferisce sullo stato della pianificazione territoriale. Art. 4 Per la formazione del quadro di riferimento territoriale la Giunta svolge consultazioni con gli enti locali, con le rappresentanze sociali e con gli enti culturali secondo quanto previsto dallo statuto regionale e dall' articolo 6 della deliberazione consiliare numero 331 del 1974 e sente le amministrazioni dello Stato interessate. Le deliberazioni conseguenti saranno adottate dalla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, per le materie di sua competenza e sottopone per l' approvazione al Consiglio regionale. Titolo II CARTA TECNICA REGIONALE Art. 5 Quale strumento fondamentale ai fini della conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale a tutti i livelli, la Regione provvede alla formazione, alla diffusione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale, nonche' alla redazione di carte tematiche e di ogni altra elaborazione collegabile con le cartografie regionali, fermo il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, che disciplina l' esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici. Le cartografie di base debbono essere redatte in scala non inferiore a 1: 10.000. Art. 6 I comuni, le province, i consorzi tra enti locali, gli istituti di ricerca possono consultare o chiedere la cessione delle cartografie regionali e delle elaborazioni ad esse collegabili. Analoga facolta' viene riconosciuta ad altri soggetti anche privati quando i prodotti stessi vengano utilizzati a fine di studio. La consultazione degli elaborati e' gratuita. La cessione dei prodotti e' a titolo oneroso e le relative condizioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per i comuni, le province e i consorzi tra enti locali la Giunta puo' stabilire, con provvedimento a carattere generale, che la cessione dei prodotti delle elaborazioni avvenga a condizioni di particolare favore, che comunque non siano inferiori al rimborso del costo delle copie e delle operazioni specifiche che si rendano necessarie. Agli enti locali saranno fornite gratuitamente dalla Regione le cartografie topografiche di base relative al proprio territorio amministrativo. Titolo III PROCEDIMENTO E FINANZIAMENTO Art. 7 Le attivita' di competenza della Giunta, dirette ai fini della presente legge, sono coordinate dagli assessori preposti al competente comparto, salva la partecipazione degli altri assessori interessati. Art. 8 Per la elaborazione del quadro di riferimento territoriale e della carta tecnica regionale, nonche' per gli altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati, la Giunta regionale puo' avvalersi del comitato regionale per la programmazione economica al fine di: 1) individuare gli studi settoriali da realizzare e le appropriate metodologie; 2) indicare le elaborazioni che, non potendo essere svolte dall' amministrazione regionale o dai suoi enti funzionali, possano essere affidate a terzi; 3) verificare i risultati delle elaborazioni nelle varie fasi di lavoro. Art. 9 Spetta alla Giunta disporre il conferimento ad enti o istituzioni pubbliche, a societa' specializzate, a studiosi ed esperti, singoli o associati, dell' incarico di particolari attivita' e studi che risultino necessari ai fini della redazione del progetto del quadro di riferimento, della carta tecnica regionale e di altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione, nonche' degli incarichi per la redazione dei piani di coordinamento territoriale di cui all' articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani paesistici di cui all' articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La Giunta provvede altresi' all' acquisto di beni strumentali, di materiale di studio, di particolari prodotti, ed a disporre ogni altra spesa necessaria per l' elaborazione dei progetti, documenti e strumenti di cui al precedente comma. Nelle convenzioni e nell' affidamento degli incarichi si dovra' precisare l' oggetto degli studi, delle ricerche e dei rilievi da eseguire nonche' i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni. Qualora per le attivita' previste nella presente legge si rendesse necessario avvalersi mediante contratto di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche, si procedera' in conformita' al terzo comma dell' articolo 49 dello statuto regionale. Art. 10 I proventi derivanti dalla cessione dei prodotti di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 6, saranno introitati sul capitolo di entrata n. 32102 che si istituisce << per memoria >> nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: << Proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie regionali e delle relative elaborazioni >>. Il suddetto cap. 32102 viene altresi' inserito nella parte << Risorse finanziarie >> del bilancio pluriennale 1978- 1981. Art. 11 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1978, la spesa di L. 550 milioni, che si iscrive, in termini di competenza e di cassa, al seguente capitolo del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno medesimo: cap. 310206 (di nuova istituzione) << Spese relative alla realizzazione del quadro regionale dei riferimenti territoriali e della carta tecnica regionale >>. All' onere derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di L. 550 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310299 (fondo globale). Le variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nell' area progettuale << Studi e ricerche per la programmazione >> - codice 0900 - del bilancio pluriennale 1978- 1981. Con successivi provvedimenti legislativi sara' determinata la spesa per gli anni finanziari dal 1979 al 1981, periodo entro il quale dovranno essere portati a termine gli adempimenti previsti dalla presente legge. Art. 12 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 dicembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |