L.R. 18 Febbraio 1985, n. 15 |
Modifica della legge regionale 17 settembre 1984, n. 59, recante: << Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione.
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(Pubblicata nel B.U. 09 marzo 1985, n. 7) ARTICOLO UNICO L' articolo 3 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 59, e' cosi' modificato: << Art. 3. Per l' attuazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1, e' altresi' costituito il << comitato per le celebrazioni de quarantennale della liberazione >>. Il comitato e' composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede; b) dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato; c) dall' Assessore alla cultura della Regione Lazio o da un suo delegato; d) dal sindaco del comune di Roma o da un suo delegato; e) dal sindaco del comune di Cassino o da un suo delegato; f) dai presidenti della province del Lazio o da loro delegati; g) dal presidente del << museo storico delle lotte di liberazione >>; h) da un rappresentante dell' associazione nazionale famiglie italiane martiri( ANFIM); i) da un rappresentante dell' associazione nazionale partigiani d' Italia( ANPI); l) da un rappresentante della federazione italiana associazioni partigiani( FIAP); m) da un rappresentante delle federazione italiana volontari liberta'( FIVL); n) da un rappresentante dell' associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti( ANPPIA); o) da un rappresentante dell' associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento nazisti ( ANED); p) da un rappresentante della comunita' israelitica di Roma. Il comitato si avvale di una segreteria composta da due funzionari della Regione Lazio designati dal Presidente della Giunta regionale. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata del programma degli interventi di cui al precedente articolo 1. Esso ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed e' da questa dotato delle attrezzature e dei servizi necessari per il suo funzionamento. Spetta al comitato elaborare programmi coordinati di iniziative previste dal precedente articolo 2 e sottoporli, per la conseguente approvazione, di volta in volta ai competenti organi della Regione Lazio. I programmi devono essere corredati di una relazione illustrativa delle iniziative da attuare e del preventivo di spesa particolareggiato >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |