L.R. 06 Dicembre 1979, n. 94 |
Modifiche alla legge regionale concernente " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, N. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, N. 616 ", approvata nella seduta del 23 ottobre 1979.
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Art. 1 All' articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979, concernente: " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma: " I dati della popolazione devono essere riferiti agli ultimi dati ufficiali annuali dell' ISTAT - Istituto centrale di statistica "; 2) il quarto comma e' cosi' sostituito: " Al fine di garantire la presenza delle minoranze, l' elezione dei componenti dell' assemblea e' effettuata con voto limitato rispettivamente a due, quattro, sette, otto e nove nominativi, a seconda del numero dei membri da eleggere previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del terzo comma del presente articolo. In ogni caso almeno uno, tre, quattro, cinque o sei nominativi, in relazione al numero dei membri da eleggere, deve essere espresso dalle minoranze ". Art. 2 La lettera d) dell' articolo 10 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente: " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 " e' cosi' sostituita: " la nomina, in conformita' alle norme delegate di cui al terzo comma dell' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell' ambito dell' ufficio di direzione, dei coordinatori sanitario ed amministrativo ". Art. 3 All' articolo 15 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente: " Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 " e' soppressa la lettera d). Art. 4 All' articolo 17 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente: " Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", dopo l' ultimo comma e' aggiunto il seguente comma: " I servizi veterinari verranno riordinati con successiva legge regionale in relazione all' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ". Art. 5 L' articolo 19 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente: " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", e' cosi' sostituito: " Il comitato di gestione nomina fra i componenti dell' ufficio di direzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto delegato di cui all' articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, due coordinatori, uno sanitario ed uno amministrativo i quali provvedono unitariamente al coordinamento generale dell' ufficio di direzione, conservando la dirigenza e la responsabilita' dei servizi cui sono preposti. I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell' unita' sanitaria locale e l' adempimento da parte dei servizi delle determinazioni del comitato di gestione. I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione. Le funzioni di coordinatore sono conferite per un periodo non superiore a cinque anni ". Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |