L.R. 11 Maggio 1984, n. 18 |
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, concernente: << Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1984, n. 15) ARTICOLO UNICO Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, e' costituito dal seguente: << Presso l' assessorato regionale alla sanita' e' istituita una commissione di coordinamento per i servizi dipartimentali di salute mentale composta da: a) l' Assessore regionale alla sanita' od un consigliere regionale da lui delegato, con funzioni di presidente; b) sette consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale; c) gli Assessori alla sanita' dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati; d) sette esperti designati dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanita'; e) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario designati dalla Giunta regionale. >>. I numeri 1 e 2 del quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale da lui delegato, con funzioni di presidente; 2) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di sanita' o da un consigliere regionale da lui delegato; >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |