Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989,n. 21, concernente: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".

Numero della legge: 43
Data: 9 settembre 1993
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1993

L.R. 09 Settembre 1993, n. 43
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989,n. 21, concernente: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1993, n. 26).

Art. 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21)


1. L'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, deve essere interpretato nel senso che l'onere assunto dalla Regione a proprio carico e' limitato ai soli casi non rientranti, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482, nella disciplina di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativi alla ricongiunzione dei servizi prestati presso gli enti soppressi dai dipendenti che, senza soluzione di continuita', siano transitati alla Regione Lazio.


Art. 2
(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1989)

1. Nell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1989, l'espressione: «che non siano ricongiungibili ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e del decreto del Presidente, della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» deve essere interpretata nel senso che non siano ricongiungibili con il successivo servizio prestato alle dipendenze della Regione.


Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1989)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1989, e' sostituito dal seguente:

"Art.4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di ricongiunzione alle casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, inviando copia alla Regione Lazio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge per il personale gia' inquadrato nei ruoli regionali, ovvero entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali, per il personale assunto o transitato alla Regione successivamente alla predetta data.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha gia' presentato domanda di ricongiunzione, deve darne comunicazione alla Regione Lazio entro un anno da tale data".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.