L.R. 14 Maggio 1980, n. 32 |
Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7: << Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia >>.
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ARTICOLO UNICO Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7, inserito con l' articolo 1 della legge regionale n. 63 del 20 dicembre 1976, e' sostituito dal seguente: << L' articolo 10 del predetto Statuto e' modificato come segue: il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e puo', se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre sedici quote, anche in tempi successivi >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |