| L.R. 31 Dicembre 1987, n. 63 |
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Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno1980, n. 43, concernente: Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile".
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(Pubblicata nel B.U. 09 gennaio 1988, n. 1) Art. 1 1. L' espressione << trattamento giuridico >> contenuta nell' articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l' esame di idoneita' di cui al primo comma ed hanno acquisito il diritto all' inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza dalla data dell' esame e gino all' immissione nei ruoli, ai dipendenti di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi speciali per l' avanzamento di carriera previsti dalla norme contrattuali. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |