Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno1980, n. 43, concernente: Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile".

Numero della legge: 63
Data: 31 dicembre 1987
Numero BUR: 1
Data BUR: 09/01/1988

L.R. 31 Dicembre 1987, n. 63
Interpretazione autentica della legge regionale 6 giugno1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno1980, n. 43, concernente: Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile".

(Pubblicata nel B.U. 09 gennaio 1988, n. 1)


Art. 1

1. L' espressione << trattamento giuridico >> contenuta nell' articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l' esame di idoneita' di cui al primo comma ed hanno acquisito il diritto all' inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza dalla data dell' esame e gino all' immissione nei ruoli, ai dipendenti di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi speciali per l' avanzamento di carriera previsti dalla norme contrattuali.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.