Primi provvedimenti per l' esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli Enti locali.

Numero della legge: 47
Data: 17 settembre 1974
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1974

L.R. 17 Settembre 1974, n. 47
Primi provvedimenti per l' esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli Enti locali.



Art. 1

In attesa dell' emanazione di leggi regionali organiche e salvo quanto disposto nei successivi articoli, la Regione concede concorsi, sussidi e contributi in unica soluzione o in annualita' per agevolare l' esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse dei Comuni, delle Province e loro Consorzi e di altri Enti locali, secondo i criteri e le modalita' di cui alle vigenti leggi dello Stato.
L' intervento diretto della Regione per l' esecuzione di opere e lavori pubblici di propria competenza di cui al DPR 15 gennaio 1972, n. 8, resta pure disciplinato dalle vigenti leggi statali.
Restano ferme le disposizioni di leggi regionali emanate in materia di opere e lavori pubblici.


Art. 2

Per le opere ed i lavori di interesse degli Enti locali, ammissibili a contributo in annualita' ai sensi del precedente art. 1, la Regione concede contributi costanti trentacinquennali nella misura unica del 5%, con ammissione a finanziamento di qualsiasi tipo di lavoro prescindendo da limiti di popolazione, di natura ed importo dei lavori e senza tener conto della loro localizzazione.
Ove si tratti di Comuni con bilancio deficitario ed il cui territorio almeno in prevalenza sia classificato montano, il concorso, sussidio o contributo regionale puo' essere concesso in misura pari alla spesa complessiva o in quella occorrente al totale ammortamento del relativo mutuo, compresi gli oneri per spese ed interessi.


Art. 3

Per consentire il completamento degli interventi di riparazione di opere e di beni danneggiati o distrutti da calamita' verificatesi anteriormente al 1Ø aprile 1972, la Regione e' autorizzata, nell' ambito delle competenze ad essa trasferite, a concedere contributi, concorsi e sussidi secondo i criteri, le modalita' e nei limiti previsti dalle leggi statali concernenti le calamita' medesime.


Art. 4

Per la concessione di contributi costanti trentacinquennali e' autorizzato il limite di impegno complessivo di L. 4.300.000.000, di cui L. 2.150.000.000 per l' anno 1974 e L. 2.150.000.000 per l' anno 1975, che sara' iscritto nei relativi bilanci regionali ai seguenti capitoli, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
A) Capitolo 2581:
Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali d' interesse degli Enti locali (artt. 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1959, n. 480 e art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184): L. 100.000.000 per l' anno 1974, L. 100.000.000 per l' anno 1975.
B) Capitolo 2586:
Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere marittime di interesse degli Enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e art. 7 della presente legge): L. 100.000.000 per l' anno 1974 e L. 100.000.000 per l' anno 1975.
C) Capitolo 2671:
Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di reti idriche e fognanti, nonche' di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e delle altre opere igienico - sanitarie di interesse degli Enti locali (legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni e DPR 11 marzo 1968, n. 1090): L. 1.850.000.000 per l' anno 1974, L. 1.850.000.000 per l' anno 1975.
D) Capitolo 2676:
Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 9 agosto 1954, n. 649): L. 60.000.000 per l' anno 1974, L. 60.000.000 per l' anno 1975.
E) Capitolo 2681:
Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono, ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle Province che costruiscono, sistemano e restaurano archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184; 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550): L. 40.000.000 per l' anno 1974, L. 40.000.000 per l' anno 1975.
Agli oneri di cui sopra si fara' fronte per l' anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974 e, per l' anno 1975, con quota parte del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le annualita' di spesa da iscrivere nei successivi bilanci regionali in dipendenza dei suindicati limiti d' impegno sono cosi' determinate: L. 2.150 milioni per l' anno 1975, L. 4.300 milioni per gli anni dal 1976 al 2008, L. 2.150 milioni per l' anno 2009.


Art. 5

Per gli interventi di cui al 2Ø comma del precedente art. 1 e' autorizzata la spesa complessiva di L. 2.720.000.000, di cui L. 1.360.000.000 per l' anno 1974 e L. 1.360.000.000 per l' anno 1975 da iscrivere ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
Capitolo 2556 - Costruzione a cura della Regione di opere portuali, di opere edilizie in servizio dell' attivita' tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti: L. 300.000.000 per l' anno 1974 e L. 300.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2557 - Escavazioni marittime, mezzi effossori e lavori di ripartizione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate: L. 15.000.000 per l' anno 1974 e L. 15.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2621 - Opere idrauliche vie navigabili, sistemazione in pianura dei corsi d' acqua: L. 145.000.000 per l' anno 1974 e L. 145.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2641 - Opere e lavori di consolidamento e trasferimento di abitati: L. 500.000.000 per l' anno 1974 e L. 500.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2642 - Interventi di carattere urgente ed inderogabile dipendente da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi di competenza regionale di cui al DL 12 aprile 1948, n. 1010 e successive modificazioni: L. 400.000.000 per l' anno 1974 e L. 400.000.000 per l' anno 1975.


Art. 6

Per la concessione di contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione e' autorizzata la spesa complessiva di L. 13.280.000.000 di cui L. 9.640.000.000 per l' anno 1974 e L. 3.640.000.000 per l' anno 1975 da iscriversi nei seguenti capitoli di nuova istituzione, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
Capitolo 2566 - Contributi per l' esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167: L. 6.000.000.000 per l' anno 1974 e L. 1.570.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2651 - Contributi in capitale per l' esecuzione di opere di cui agli articoli 14 e 15 del DPR 11 marzo 1968, n. 1090, concernente l' attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti: L. 3.500.000.000 per l' anno 1974 e L. 2.000.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2661 - Concorsi e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed altre calamita' naturali ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e RD 23 ottobre 1904, n. 625 e successive modificazioni ed integrazioni: L. 80.000.000 per l' anno 1974 e L. 50.000.000 per l' anno 1975.
Capitolo 2662 - Contributi, concorsi e sussidi per opere e beni danneggiati o distrutti da calamita' verificatesi in data anteriore al 1Ø aprile 1972: L. 60.000.000 per l' anno 1974 e L. 20.000.000 per l' anno 1975.
Gli stanziamenti del citato capitolo 2651 possono essere destinati anche per ogni opera di approvvigionamento e di distribuzione idrica nonche' di rete fognante ed impianto di depurazione.


Art. 7

Per l' esecuzione di opere ed attrezzature nei porti di Anzio, Formia e Terracina, i Comuni interessati autorizzati a contrarre mutui ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito all' uopo abilitati, per far fronte agli oneri derivanti dalla contrazione dei predetti mutui, possono ricevere dalla Regione contributi costanti trentacinquennali nella misura del 6% della spesa occorrente, a valere sugli stanziamenti del capitolo 2586 di cui al precedente art. 4.
La Regione curera' il recupero delle quote a carico degli Enti locali limitatamente a quelle dovute dalle Province interessate, nella misura rispettivamente del 20% per il porto di Formia e del 30% per i porti di Terracina e di Anzio.


Art. 8

Agli oneri derivanti per l' anno 1974 dall' applicazione dei precedenti articoli 5 e 6 si provvedera' come segue:
1) quanto a L. 3.000.000.000, relativamente alle autorizzazioni di spesa previste ai capitoli 2556, 2557, 2621, 2641, 2642, 2661, 2662, nonche' al capitolo 2566 limitatamente per questo ultimo alla spesa di L. 1.500.000.000 mediante utilizzazione della maggiore entrata di L. 3.000.000.000 prevista per gli interessi attivi sui fondi giacenti in Tesoreria da portare in aumento del capitolo 333 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1974;
2) quanto a L. 2.000.000.000, relativamente a parte della autorizzazione di spesa, sino al medesimo importo, prevista al capitolo 2651, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2982 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974;
3) quanto a L. 6.000.000.000, relativamente alle residue parti delle autorizzazioni di spesa previste al capitolo 2566, per L. 4.500.000.000, ed al capitolo 2651, per L. 1.500.000.000 mediante la contrazione di mutui autorizzata con il successivo art. 9.
Agli oneri derivanti per l' anno 1975 dall' applicazione dei succitati articoli 5 e 6 della presente legge si provvedera', per quanto riguarda l' autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000, relativa al capitolo 2651, con quota parte del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281 e, per quanto riguarda le ulteriori autorizzazioni di spesa, ammontanti a complessive L. 3.000.000.000, con quota parte del fondo di cui all' art. 8 della stessa legge n. 281.


Art. 9

Per la copertura di parte dell' onere derivante per l' anno 1974 dalla applicazione del precedente art. 6, relativamente alle autorizzazioni di spesa previste al capitolo 2566, per l' importo di L. 4.500.000.000, ed al capitolo 2651, per lire 1.500.000.000, la Regione e' autorizzata a contrarre, nei limiti della spesa annua di ammortamento di L. 800.000.000, uno o piu' mutui per un ricavo complessivo netto di lire 6.000.000.000 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 20, nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da sottoporsi all' approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento di L. 800.000.000 si fara' fronte, per l' anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1963 del bilancio regionale dell' anno stesso (elenco n. 3 partita 21).
Il ricavo dell' operazione di mutuo sara' iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1974.
Qualora la somma da iscriversi in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente all' onere complessivo di L. 6.000.000.000 di cui al primo comma del presente articolo, la differenza in piu' od in meno sara' portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell' istituendo capitolo 2566.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni del bilancio 1974 occorrenti per l' attuazione della presente legge, ivi comprese quelle conseguenti alle operazioni di mutuo.


Art. 10

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 17 settembre 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 settembre 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.