Modifiche alla Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.

Numero della legge: 8
Data: 16 marzo 1973
Numero BUR: 7
Data BUR: 23/03/1973

L.R. 16 Marzo 1973, n. 8
Modifiche alla Legge Regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.



Art. 1

L' art. 1 della Legge Regionale approvato nella seduta dell' 8 febbraio 1973, concernente la determinazione delle indennita', rimborsi, spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio, e' sostituito dal seguente:
L' indennita' per i membri del Consiglio Regionale, stabilita in base all' art. 27 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e' regolata in base alle competenze mensili spettanti ai membri del Parlamento Nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965 n. 1261, nella seguente misura:
a) 100% al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;
b) 85% ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;
c) 75% ai Segretari del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) 65% ai Consiglieri regionali.


Art. 2

L' art. 7 della legge regionale approvata nella seduta dell' 8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio, e' sostituito dal seguente:
Il fondo e' amministrato dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo Consiliare. Esso e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dalla carica, o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo stesso e da eventuali elargizioni.


Art. 3

L' articolo 9 della legge regionale approvata nella seduta dell' 8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio, e' sostituito dal seguente:
a) Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare.
b) I contributi vengono trattenuti ogni mese dall' Amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un ventesimo della indennita' mensile lorda prevista dall' articolo 1 lettera d) della presente legge.
c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all' articolo 6. Il secondo comma, (lettera b), dell' articolo 25 della medesima legge regionale e' soppresso.


Art. 4

L' art. 26 della legge regionale approvata nella seduta dell' 8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio, e' sostituito dal seguente:
E' istituito presso il Consiglio Regionale un << fondo di solidarieta' tra i Consiglieri della Regione Lazio >> con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei Consiglieri che non verranno rieletti nelle successive legislature e che non si ripresenteranno candidati.
Il fondo di solidarieta' e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, nonche' dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo e da eventuali elargizioni.
Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare.
I contributi vengono trattenuti ogni mese dall' Amministrazione del Consiglio Regionale nella misura del 3% della indennita' mensile prevista dall' art. 1 lettera d) della presente legge.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell' art. 7 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e ripartizione del fondo.


Art. 5

L' art. 27 della legge regionale approvata nella seduta dell' 8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennita', rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio, e' sostituito dal seguente:
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, calcolato presuntivamente in lire settecentomilioni, fara' carico ai Capitoli nn. 1 e 2 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1972, che presentano la necessaria disponibilita' e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in lire seicentocinquantamilioni annui, ad appositi Capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.