Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici ENALC - INIASA trasferiti alla Regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Numero della legge: 59
Data: 3 settembre 1979
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1979

L.R. 03 Settembre 1979, n. 59
Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici ENALC - INIASA trasferiti alla Regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.


Art. 1

Dopo l' ottavo comma dell' articolo 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:

" Ai fini dell' inquadramento del personale interessato il servizio prestato alle dipendenze degli ex enti ENALC - INIASA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' equiparabile, ai soli fini economici, al servizio di ruolo riconosciuto al personale dell' ex ente INAPLI ".


Art. 2

Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979 la spesa di L. 40.000.000, che e' determinata per il solo periodo dal 1° luglio 1972 al 30 novembre 1976.
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente in termini di competenza e di cassa, si provvedera' mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 990031 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1979.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al presente articolo.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.