L.R. 13 Gennaio 1998, n. 2 |
Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 22 maggio1997, n. 11 per lo snellimento delle procedure urbanistiche.
|
Art.1 1. In sede di prima applicazione dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 22 maggio 1997, n.11, le determinazioni della Giunta regionale in merito agli strumenti urbanistici presentati alla Regione dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assunte, entro il termine del 31 marzo 1998, sentita la sottosezione della I Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, istituita con legge regionale 2 luglio 1987, n.36. Art. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |