Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali dicalcio del 1990.

Numero della legge: 46
Data: 17 luglio 1989
Numero BUR: 20
Data BUR: 21/07/1989

L.R. 17 Luglio 1989, n. 46
Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali dicalcio del 1990.

(Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1989, n. 20, S.O. n. 3)


Art. 1

1. La Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, in relazione alla rilevanza dell' avvenimento nonche' alla necessita' di garantire il regolare svolgimento anche attraverso procedure di urgenza, interviene con propri stanziamenti per la realizzazione nel comune di Roma e nel suo << interland >> di progetti finalizzati al miglioramento dell' organizzazione e delle attivita' connesse allo svolgimento dei campionati stessi, nonche' alla realizzazione di strutture di interesse turistico, culturale ed ecologico.

2. I progetti di cui al comma precedente debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) realizzabilita' entro il mese di maggio 1990;
b) congruita' dell' investimento rispetto all' obiettivo prefissato;
c) compatibilita' con gli interessi paesistici, ambientali, cultuali e territoriali.

3. I progetti e le opere indicate nella presente legge sono dichiarati di preminente interesse regionale, di pubblica utilita' e di somma indifferibilita' ed urgenza.


Art. 2

1. I progetti ammessi al finanziamento riguardano:
a) miglioramento delle strutture della fiera di Roma;
b) interventi turistico - ricettivi;
c) realizzazione del parco botanico, nell' area dell' orto botanico;
d) realizzazione del parco di Monte Mario e recupero di Villa Mazzanti;
e) realizzazione del parco di Tor di Quinto.

2. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) del precedente comma, finanziati per L. 14.000.000.000 provvede l' ente autonomo fiera di Roma.

3. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera b) del precedente primo comma, finanziati per L. 18.000.000.000 provvede l' amministrazione provinciale di Roma.

4. Alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente primo comma, finanziati per L. 2.000.000.000 provvede la I universita' degli studi di Roma, dipartimento di biologia vegetale orto botanico.

5. All' attuazione di programmi di cui alle lettere d) ed e) del precedente primo comma, finanziati con L. 16.000.000.000, provvede la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti quarta e settima, attraverso l' affidamento dell' esecuzione delle opere in appalto ovvero mediante concessione di progettazione ed esecuzione ad imprese di costruzioni, anche cooperative, loro consorzi o associazioni temporanee che abbiano eseguito nell' ultimo triennio singole ed analoghe opere di importo almeno pari alla spesa prevista e che siano iscritte all' associazione nazionale costruttori ( ANC) categoria 11 per importo adeguato.

6. Gli enti e le amministrazioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma del presente articolo debbono trasmettere i progetti di competenza all' approvazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con allegato il piano finanziario. La Giunta regionale provvede all' approvazione dei progetti entro e non oltre trenta giorni dall' acquisizione del parere della conferenza di cui al successivo articolo 4 della presente legge.


Art. 3

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a stipulare tutti gli atti relativi all' appalto o alla concessione affidata ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2.


Art. 4

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni della Regione e degli enti locali competenti e rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla - osta relativamente alle opere di cui al primo comma del precedente articolo 2.

2. La conferenza valuta i progetti, con particolare riferimento alla loro compatibilita' con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e si esprime su di essi entro e non oltre quindici giorni dalla data della loro presentazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concernente gli interventi dell' ente locale.
Le amministrazioni delegate alla realizzazione delle opere dovranno acquisire, prima dell' inizio dei lavori, le eventuali autorizzazioni di amministrazioni statali.

3. L' approvazione assunta all' unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla - osta previsti dalle norme regionali e locali. Essa comporta, per quanto occorra, variante anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessita' di ulteriori adempimenti ed approvazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituita una commissione regionale di vigilanza sulle opere di cui al primo comma lettera a), b) e c) dell' articolo 2, composta da quattro membri e da un coordinatore nominati dal Presidente della Giunta regionale. E' compito della commissione verificare la rispondenza delle opere ai progetti approvati ed al rispetto dei tempi fissati, proporre eventuali varianti funzionali, relazionare trimestralmente alla Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari permanenti sull' andamento dei lavori, redigere la relazione finale.


Art. 5

1. Il comune di Roma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnera' alla Regione gli immobili interessati agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 2, primo comma, che siano gia' di sua proprieta'.

2. Nello stesso termine, indicato al comma precedente, il comune di Roma, dovra' avviare le procedure espropriative delle aree non di proprieta', disponendo l' occupazione d' urgenza entro i successivi trenta giorni.

3. Per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente primo comma dell' articolo 2, sara' costituita una commissione di collaudo in corso d' opera composta da quattro membri di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale e due designati dal sindaco del comune di Roma. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Ultimate le operazioni di collaudo il Presidente della Giunta regionale consegnera' le opere eseguite al comune di Roma, il quale dovra' provvedere alla loro manutenzione e gestione.


Art. 6

1. I finanziamenti indicati ai precedenti secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 2 vengono erogati agli enti ed alle amministrazioni competenti per:
il 20 per cento dell' importo all' approvazione del progetto;
il 60 per cento all' atto del rilascio della concessione e/ o alla stipula del contratto di appalto. Il restante 20 per cento sara' erogato entro sessanta giorni dalla data di ultimazione lavori e comunque dopo la favorevole certificazione da parte della commissione regionale di vigilanza di cui al quarto comma del precedente articolo 4.


Art. 7

1. Tenuto conto della eccezionale urgenza ed indifferibilita' degli interventi di cui alla presente legge, per l' affidamento della progettazione e/ o dei lavori si applichera' l' articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.


Art. 8

1. Per l' applicazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 50.000 milioni nel biennio 1989- 1990 cosi' ripartita:
anno 1989: L. 30.000 milioni;
anno 1990: L. 20.000 milioni.

2. La spesa di L. 30.000 milioni per l' anno 1989 e' iscritta in termini di competenza e di cassa nel capitolo n. 05271 che si istituisce, nel bilancio di previsione regionale 1989 denominato: << Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >>.

3. Alla copertura finanziaria di competenza della suddetta spesa di L. 30.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera c), del fondo globale per il finanziato di provvedimenti legislativi del bilancio regionale per l' anno 1989.

4. Alla copertura di cassa si provvede mediante riduzione di analogo importo del capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

5. La copertura della somma di L. 20.000 milioni autorizzata per il 1990 trova riscontro nella previsione pluriennale della predetta lettera c), elenco n. 4, capitolo n. 29832.


Art. 9

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.