"MODIFICHE DELL'ARTICOLO 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6".

Numero della legge: 24
Data: 5 ottobre 1999
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1999

L.R. 05 Ottobre 1999, n. 24
"MODIFICHE DELL'ARTICOLO 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6".

s.o. n. 9


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



Art. 1

1. All'articolo 82 (Disposizioni in materia di associazioni giovanili) della legge regionale 7 giugno 1999 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999),la denominazione "associazione/i giovanile/i", ovunque riportata nel testo e nel titolo, e' modificata in comunita' giovanili".


La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.