L.R. 05 Ottobre 1999, n. 24 |
"MODIFICHE DELL'ARTICOLO 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6".
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s.o. n. 9 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 82 (Disposizioni in materia di associazioni giovanili) della legge regionale 7 giugno 1999 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999),la denominazione "associazione/i giovanile/i", ovunque riportata nel testo e nel titolo, e' modificata in comunita' giovanili". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |