L.R. 10 Agosto 1973, n. 30 |
Interpretazione autentica dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.
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Art. 1 Il penultimo comma dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, va' interpretato nel senso che il diritto dell'inquadramento nei ruoli regionali compete al personale nei cui confronti la Giunta regionale abbia autorizzato il Presidente della Giunta ad inoltrare la richiesta nominativa di comando, oppure abbia deliberato detta richiesta nominativa di comando, oppure abbia deliberato detta richiesta nominativa, o infine, abbia deliberato la ratifica dell'assunzione in servizio, prima dell'entrata in vigore della citata legge 29 maggio 1973, n. 20, e cioe' entro il 30 giugno 1973, anche se il formale provvedimento di comando non risulti a quella data ancora perfezionato ed il personale interessato non abbia ancora assunto servizio, sempre che le unita' di personale di cui sopra siano contenute nei limiti numerici di cui alla delibera n. 91 del 25 febbraio 1972 del Consiglio regionale della Regione Lazio. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 3° comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |