L.R. 26 Agosto 1988, n. 49 |
Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi.
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(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1988, n. 25, S.O. n. 3) Art. 1 1. La Regione concede contributi in conto capitale per le attivita' ed il rinnovo di autoveicoli in servizio da piazza - taxi, ai titolari, anche in forma associata, delle relative concessioni tassistiche comunali, purche' questi risultino in regola con le norme generali che regolano il servizio tassistico. Art. 2 1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi per l' acquisto dell' autoveicolo per servizio da piazza - taxi, e/ o l' installazione sull' autoveicolo in servizio da piazza - taxi, di uno o piu' dei seguenti dispositivi: a) impianti di scarico antinquinamento; b) allestimenti speciali, anche divisori per garantire la sicurezza del conducente l' auto pubblica; c) citofono per comunicazioni dell' autista sia con l' esterno (a finestrini chiusi) sia con i passeggeri; d) radiomobile di conversazione per comunicazioni telefoniche a bordo di autoveicoli a disposizione degli utenti; e) apparecchiature radio di servizio. Art. 3 1. Il contributo per l' acquisto di una nuova autovettura o di un automezzo immatricolato da non oltre 12 mesi dalla data di prima registrazione al PRA (pubblico registro automobilistico) per l' esercizio del servizio e' corrisposto ai titolari della concessione quale contributo in conto capitale di importo pari al 10 per cento del costo di fatturazione al netto dell' imposta sul valore aggiunto e per un massimo di L. 1 milione. 2. Il contributo non potra' essere richiesto da chi ne abbia gia' goduto se non decorsi tre anni dall' acquisto e non superati i sei dalla data di immatricolazione. 3. Per ogni dispositivo installato sull' autoveicolo il contributo e' determinato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 4. Il contributo massimo ottenibile per ogni autovettura e' di L. 6 milioni complessive. 5. Il contributo per l' acquisto dell' autovettura e quello per l' acquisto e l' installazione di particolari dispositivi di cui al precedente articolo 2, nel rispetto del limite di cui al precedente comma, sono cumulabili. Art. 4 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse al contributo le domande relative ad acquisti ed installazioni effettuate in data non anteriore al 1o luglio dell' anno precedente e non posteriori al 30 giugno dell' anno cui l' esercizio si riferisce. 2. La data di acquisto e' rappresentata dalla data di fatturazione. 3. La Giunta regionale puo' autorizzare l' utilizzazione di somme stanziate in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio. 4. L' ammissione ai contributi segue l' ordine di ricezione della domanda da parte dell' assessorato regionale competente e, a parita' di questa, la priorita' e' determinata dall' anzianita' di immatricolazione del veicolo da sostituire e dalla data di fatturazione dell' investimento. Art. 5 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all' assessorato competente della regione in data non posteriore di novanta giorni dalla stipula del contratto di acquisto dell' automezzo o dalla fattura relativa all' acquisto o alla installazione dei mezzi o delle apparecchiature per i quali si chiede il contributo. 2. Ai fini della concessione dei predetti contributi i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione: a) copia autentica della fattura relativa all' acquisto e/ o all' installazione dei beni per i quali si richiede il contributo; b) copia autentica del libretto di circolazione o di documento equipollente e delle autorizzazioni richieste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (codice della strada) e dai regolamenti comunali previsti per le autovetture in servizio pubblico da piazza - taxi. 3. Nel caso di richiesta relativa ai contributi di cui al primo comma del precedente articolo 2, la copia del libretto di circolazione riguarda la vettura sostituita. Art. 6 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati preventivamente alla competente Commissione consiliare permanente. Art. 7 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse a contributo, a valere sullo stanziamento dell' esercizio finanziario 1988, le domande inoltrate dal giorno di entrata in vigore della legge medesima al 31 dicembre 1988 per acquisti e/ o installazioni avvenute nel primo semestre dell' anno 1988. 2. In sede di prima applicazione relativamente ai contributi per l' acquisto di nuova autovettura saranno ammesse le richieste anche in deroga da quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 3. 3. Al fine di favorire l' avviamento imprenditoriale delle imprese titolari di nuove concessioni, in sede di prima applicazione hanno titolo di priorita' le domande afferenti concessioni comunali rilasciate in data posteriore al 30 giugno 1988. 4. Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili, anche per l' autonoleggio da rimessa nei casi in cui sia autorizzato ad effettuare servizio da piazza in base alle vigenti disposizioni di legge. Art. 8 1. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono concessi, con le modalita' in essa previste, anche per l' autonoleggio da rimessa con conducente entro i limiti previsti dal successivo articolo 9. Art. 9 1. Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l' anno 1988 i seguenti capitoli di nuova istituzione: a) n. 03275 avente la seguente denominazione: << Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza - taxi >> con uno stanziamento di L. 1.800 milioni annui; b) n. 03276 avente la seguente denominazione: << Interventi a favore delle autovetture da noleggio con conducente >> con uno stanziamento di L. 200 milioni annui. 2. La copertura finanziaria del predetto onere sara' assicurata mediante prelievo dal capitolo n. 29802, lettera x), del fondo globale per i provvedimenti legislativi del bilancio regionale di previsione 1988 che presenta la necessaria disponibilita'. 3. Per gli anni 1989 e 1990 la spesa prevista in L. 2.000 milioni annui trova relativa copertura nel bilancio pluriennale 1988/ 1990. Art. 10 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |