L.R. 21 Novembre 1996, n. 48 |
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1990, N. 20 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1996, N. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 1 (Integrazione commissione esaminatrice) 1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12, e' sostituito dal seguente: "5. Per le prove finali di idoneita' di cui al comma 4, le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni, sono integrate da un esperto in materia di polizia locale della struttura del competente assessorato regionale". 2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990 come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, e' soppresso. Art. 2 (Disposizioni transitorie) 1. Sono fatti salvi i corsi eventualmente gia' avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge purche' conformi alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |