L.R. 04 Febbraio 1975, n. 19 |
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
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Art. 1 (Oggetto delle tasse) Gli atti ed i provvedimenti elencati nella tariffa annessa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali - di cui all' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed agli articoli 1, 6, 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 - nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa. Art. 2 (Riscossione delle tasse) La tassa di rilascio o d' apertura e' dovuta in occasione dell' emanazione dell' atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all' interessato. La tassa di rinnovo, pari a quella di rilascio o d' apertura, va corrisposta all' orquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell' espletamento di tali formalita'. Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validita' superi l' anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l' atto e' stato emesso. Art. 3 (Modalita' di pagamento) Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell' ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 4 (Riscossione coattiva) Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Art. 5 (Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse) Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate. Art. 6 (Sanzioni) Chi esercita un' attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l' atto stesso o senza aver assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari ad un sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore. Salvo che non sia diversamente disposto nell' annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre: a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, se questa viene corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta, se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell' accertamento dell' infrazione. Art. 7 (Competenze per l' accertamento delle infrazioni) Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni. Art. 8 (Decadenze e rimborsi) L' accertamento delle violazioni alle norme del Titolo I - Capo III della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, nonche' della presente legge, puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. Il contribuente puo' chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell' atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso. Nonostante l' inutile decorso del termine di cui al primo comma, l' atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Art. 9 (Ricorsi amministrativi) Il ricorso di cui all' art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro trenta giorni al Presidente della Giunta regionale. Tale ricorso puo' anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale e' ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall' art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale puo' sospendere per gravi motivi l' esecuzione dell' atto impugnato. Art. 10 (Azione giudiziaria) Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, l' azione giudiziaria e' esperibile, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l' azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa. Art. 11 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 4 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 gennaio 1975. ALL.1 Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali istituite con legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 (Artt. 1, 6, 7 e 8) ATTO ALLEGATO TITOLO I PERSONE GIURIDICHE PRIVATE N. Reg. 1, Legge 121( DPR 641), 6 (2), decreto di riconoscimento della personalita' giuridica privata ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni operanti esclusivamente o prevalentemente nell' ambito del territorio regionale e delle materie attribuite dall' art. 117 della Costituzione alla competenza regionale: - per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire tassa rilascio 20, tassa annuale 0. Nota: la tassa e' dovuta in ragione del valore del patrimonio dell' associazione, fondazione o istituzione all' atto del riconoscimento della personalita' giuridica. La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passivita', di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potra' essere stabilito in base a perizia giurata esibita dall' Ente entro il termine di due mesi dalla data del decreto ed, in mancanza, sara' determinato d' ufficio con provvedimento definitivo. N. Reg. 2, Legge 121( DPR 641), 8 (2), Registrazione ai sensi dell' art. 33 del codice civile degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche private, di cui alla voce precedente tassa rilascio 10.000, tassa annuale 0. TITOLO II IGIENE E SANITA' N. Reg. 3, Legge 121( DPR 641, 15, concessione per l' apertura ed esercizio di farmacia, DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. m): 1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, tassa rilascio 20.000, tassa annuale 4.000; 2) id. con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti tassa rilascio 50.000, tassa annuale 10.000; 3) id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti tassa rilascio 100.000, tassa annuale 20.000; 4) id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti tassa rilascio 160.000, tassa annuale 32.000; 5) id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti tassa rilascio 240.000, tassa annuale 48.000; 6) id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti tassa rilascio 320.000, tassa annuale 64.000; 7) id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti tassa rilascio 500.000, tassa annuale 100.000; 8) id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio 800.000, tassa annuale 160.000; Nota: la popolazione va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o piu' centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l' apertura e l' esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l' esercizio di farmacie gia' istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l' apertura e l' esercizio di una farmacia e' valevole, ai sensi dell' art. 109 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa e' dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un' altra dello stesso comune. La tassa invece non e' dovuta nel caso di trasferimento di farmacie entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell' art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, numero 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del TU delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi. Analogamente la tassa e' dovuta per l' autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell' art. 369 del suddetto TU. La tassa e' ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell' art. 116 del citato TU. Non e' dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1Ø comma dell' art. 129 del citato TU, ne' nel caso previsto dal 2Ø comma dell' art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le autorizzazioni rilasciate dal medico provinciale per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facolta' di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza delle provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato TU, modificato dall' art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519). Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell' indennita' di residenza, stabilita dall' art. 115 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell' art. 128 del citato TU delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall' articolo unico, tabella n. 3 della legge 14 aprile 1952, n. 403. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello a cui si riferisce. N. Reg. 4, Legge 121 DPR 641), 25 (12), autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie e art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854), DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. e), tassa rilascio 150.000, tassa annuale 75.000; Nota: e' soggetta alla tassa l' autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Ai sensi dell' art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all' esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d' ispezione stabilita dall' articolo unico, tabella 6, della legge 14 aprile 1952, n. 403. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. Non sono soggette a tassa le autorizzazioni concesse agli enti pubblici di assistenza. La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 5, Legge 121( DPR 641), 27, autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854), DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. e): 1) per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: - se l' istituto ha non piu' di 10 posti letto tassa rilascio 50.000, tassa annuale 25.000; - se l' istituto ha non piu' di 50 posti letto tassa rilascio 100.000, tassa annuale 50.000; - se l' istituto ha non piu' di 100 posti letto tassa rilascio 200.000, tassa annuale 100.000; - se l' istituto ha piu' di 100 posti letto tassa rilascio 500.000, tassa annuale 250.000; 2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico tassa rilascio 20.000, tassa annuale 10.000. Nota: sono ambulatori gli istituti aventi individualita' e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche' siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi percio' dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e percio' bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per l' esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. La sopraindicata tassa e' dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O. Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l' INPS, l' ONMI, ed i suoi organi provinciali e comunali; l' INAIL e la Cassa marittima meridionale per l' assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone. Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell' anno cui il tributo si riferisce. N. Reg. 6, Legge 121( DPR 641), 28, licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1Ø comma, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall' art. 7 della legge 1Ø maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854), DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. f), tassa rilascio 2.500, tassa annuale 2.500. Nota: la tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l' autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento. N. Reg. 7, Legge 121( DPR 641), 30, autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell' articolo 231 del TU citato, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 112, per l' apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell' autorizzazione medesima, DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1: a) degli alberghi e ristoranti di lusso tassa rilascio 90.000, tassa annuale 90.000; b) degli alberghi e ristoranti di 1a categoria tassa rilascio 50.000, tassa annuale 50.000; c) degli alberghi e ristoranti di 2a categoria e delle pensioni di 1a categoria tassa rilascio 25.000, tassa annuale 25.000; d) degli alberghi e ristoranti di 3a categoria e delle pensioni di 2a categoria tassa rilascio 18.000, tassa annuale 18.000; e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie: - nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio 15.000, tassa annuale 15.000; - id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa rilascio 10.000, tassa annuale 10.000; - id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa rilascio 8.000, tassa annuale 8.000; - id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio 5.000, tassa annuale 5.000; - id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio 2.000, tassa annuale 2.000; f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffe', delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche: - nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio 8.000, tassa annuale 8.000; - id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti tassa rilascio 6.000, tassa annuale 6.000; - id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti tassa rilascio 3.000, tassa annuale 3.000; - id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio 2.000, tassa annuale 2.000; - id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio 1.000, tassa annuale 1.000. Nota: la vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell' anno per il quale la detta formalita' deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza. La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. L' autorizzazione occorre anche per le << dipendenze >> staccate dall' esercizio principale dell' albergo, costituendo queste esercizi a se' stanti. La tassa e' dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica Sicurezza. TITOLO III CACCIA E PESCA N. Reg. 8, Legge 121( DPR 641), 51, licenza di uccellagione e di appostamento fisso (articolo 90 TU sulla caccia, approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799), DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o): a) licenza di uccellagione fissa tassa rilascio 30.000, tassa annuale 30.000; b) licenza di quagliara, paretai e copertoni tassa rilascio 20.000, tassa annuale 20.000; c) licenza di prodina tassa rilascio 15.000, tassa annuale 15.000; d) licenza di appostamento fisso di caccia tassa rilascio 10.000, tassa annuale 10.000; e) licenza di barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi tassa rilascio 30.000, tassa annuale 30.000. Nota: sono inoltre dovute le seguenti soprattasse ai sensi dell' art. 91 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799: a) per ogni licenza di uccellagione: - L. 5.000 per la prodina con un solo paio di reti; - L. 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; - L. 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; - L. 50.000 per la quagliara; b) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto: L. 40.000, elevabili a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per palombacci; c) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: L. 120.000. E' dovuto altresi' annualmente un diritto fisso a favore dell' Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni). N. Reg. 9, Legge 121( DPR 641), 52, concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa (art. 61 TU delle leggi sulla caccia, approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799) - per ettaro, DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o), tassa rilascio 200, tassa annuale 200. Nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e', per ogni ettaro, DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. o), tassa rilascio 25, tassa annuale 25. Nota: la concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di affitto di una riserva, l' affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse sopra stabilite. Non sono trasferibili all' affittuario gli obblighi di concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' provincie della regione, la comunicazione e' fatta alla Presidenza della Giunta regionale che provvede all' approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio. Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto la pena di decadenza della concessione (art. 61 RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799). Oltre alla tassa sopraindicata, e' dovuta una soprattassa di L. 100 per ogni 10 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per ciascuna concessione di riserva (art. 91 lett. b) TU delle leggi sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni). N. Reg. 10, Legge 121( DPR 641), 54, licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall' Amministrazione Provinciale a termini dell' art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni, DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p): Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi tassa rilascio 4.000, tassa annuale 4.000; Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50 tassa rilascio 2.000, tassa annuale 2.000; Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o piu' ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50 tassa rilascio 1.200, tassa annuale 1.200; Tipo D: Licenza per gli stranieri per l' esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o piu' ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50 tassa rilascio 1.000, tassa annuale 1.000. Nota: Le licenze di tipo A, B e C hanno validita' di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validita' di 3 mesi. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo' rilasciarsi un duplicato del documento, bensi' una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa e soprattassa. Alle tasse sopraindicate e' aggiunto un diritto a favore dell' Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonche' la soprattassa di: L. 1.500 per le licenze di tipo A; L. 1.000 per le licenze di tipo B; L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D, da ripartire fra: - il Consorzio regionale obbligatorio per la tutela e l' incremento della pesca nel Lazio; - le Amministrazioni Provinciali del Lazio; - le Associazioni dei pescatori sportivi; - gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza; - le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti della Giunta regionale. N. Reg. 11, Legge 121( DPR 641), 55 (28), Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d' energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del DL 19 marzo 1948, n. 735), DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p), tassa rilascio 1.000, tassa annuale 1.000. N. Reg. 12, Legge 121( DPR 641), 174, permesso agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche (art. 9 del TU 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l' art. 6 del DPR 13 luglio 1954, n. 747), DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p) e q) tassa rilascio 10.000, tassa annuale 5.000. Nota: la tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 13, Legge 121( DPR 641), 178, autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell' art. 11 del TU delle leggi sulla pesca, approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall' art. 51 del DPR 18 giugno 1955, n. 987, DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p), tassa rilascio 4.000, tassa annuale 0. Nota: l' autorizzazione importa anche la esclusivita' della pesca, che puo' essere concessa per la durata di anni quindici. TITOLO IV TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA N. Reg. 14, Legge 121( DPR 641), 89 (59), 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l' apertura e l' esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g): tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare: a) alberghi od ostelli per la gioventu' tassa rilascio 2.000, tassa annuale 2.000; b) campeggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq tassa rilascio 4.000, tassa annuale 4.000; - non superiore a 2.000 mq tassa rilascio 8.000, tassa annuale 8.000; - superiore a 2.000 mq tassa rilascio 10.000, tassa annuale 10.000; c) villaggi turistici tassa rilascio 5.000, tassa annuale 5.000; d) case per ferie tassa rilascio 6.000, tassa annuale 6.000; e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni tassa rilascio 3.000, tassa annuale 3.000; f) autostelli tassa rilascio 5.000, tassa annuale 5.000 - se funzionanti su autostrade tassa rilascio 10.000, tassa annuale 10.000; 2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell' esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 329) tassa rilascio 1.000, tassa annuale 1.000. Nota: qualora, ai sensi del 3Ø comma dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l' esercizio delle attivita' di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresi' dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera e) 55 e 71 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 15, Legge 121( DPR 641) 95 (64), licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio: nei comuni aventi una popolazione, DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. f): - non superiore a 10.000 abitanti tassa rilascio 6.000, tassa annuale 3.000; - superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti tassa rilascio 12.000, tassa annuale 6.000; - superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti tassa rilascio 24.000, tassa annuale 12.000; - superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti tassa rilascio 36.000, tassa annuale 18.000; - superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti tassa rilascio 60.000, tassa annuale 30.000; - superiore a 500.000 abitanti tassa rilascio 100.000, tassa annuale 50.000. Nota: il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere e' subordinato al nulla osta dello Stato. Nella licenza deve essere indicata la popolazione - risultante dall' ultimo censimento - dei comuni per i quali essa e' valida. La licenza e' valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa o in altre localita' dello Stato, occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma. La vidimazione deve aver luogo, col pagamento della tassa, entro il mese di gennaio dell' anno per il quale la detta formalita' deve essere adempiuta. TITOLO V COMMERCIO E INDUSTRIA N. Reg. 16, Legge 121( DPR 641) 119, deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l' art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 - lett. a): a) per istituzioni di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione: - non superiore a 5.000 abitanti tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0; - superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti tassa rilascio 4.000, tassa annuale 0; - superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti tassa rilascio 6.000, tassa annuale 0; - superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti tassa rilascio 8.000, tassa annuale 0; - superiore a 60.000 abitanti tassa rilascio 10.000, tassa annuale 0; b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione: - non superiore a 5.000 abitanti tassa rilascio 1.000, tassa annuale 0; - superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0; - superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti tassa rilascio 3.000, tassa annuale 0; - superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti tassa rilascio 4.000, tassa annuale 0; - superiore a 60.000 abitanti tassa rilascio 5.000, tassa annuale 0. Nota: la tassa e' dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente. N. Reg. 17, Legge 121( DPR 641), 121, licenza dell' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura per l' esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152) DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. c): - per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore tassa rilascio 1.000, tassa annuale 0. Nota: la licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l' annata agraria e nell' ambito della provincia per la quale e' stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 433). La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. La rinnovazione puo' essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l' esercizio della trebbiatura a macchina all' atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di societa' cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria. N. Reg. 18, Legge 121( DPR 641) 163 (99), permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a), tassa rilascio 10.000, tassa annuale 0; Nota: il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a tre anni: la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa. Oltre alla tassa di concessione i ricercatori sono tenuti al pagamento alla Regione del diritto ettariale di cui all' art. 7 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. N. Reg. 19, Legge 121( DPR 641) 165 (101), autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443), DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a): - per ogni trasferimento tassa rilascio 50.000, tassa annuale 0; N. Reg. 20, Legge 121( DPR 641), 267 (103), decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443), DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a), tassa rilascio 50.000, tassa annuale 0; N. Reg. 21, Legge 121( DPR 641), 168 (104), autorizzazione per l' iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2Ø comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2Ø comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620), DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - 1Ø comma, tassa rilascio 5.000, tassa annuale 0; N. Reg. 22, Legge 121( DPR 641), 169, concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443, DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a), tassa rilascio 100.000, tassa annuale 0. Nota: oltre alla tassa di concessione e' dovuto alla Regione il diritto ettariale di cui all' art. 25 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. N. Reg. 23, Legge 121( DPR 641), 170, concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2Ø comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' articolo 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620), DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. e), tassa rilascio 20.000, tassa annuale 0. Nota: oltre alla tassa di concessione e' dovuto alla Regione il diritto ettariale di cui all' art. 25 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. TITOLO VI OPERE PUBBLICHE N. Reg. 24, Legge 121.( DPR 641), 146 dichiarazione che un' opera e' di pubblica utilita' (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni) DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3: - se la spesa complessiva dell' opera e' prevista in somma non maggiore di L. 500.000 tassa rilascio 5.000, tassa annuale 0; - se la spesa complessiva dell' opera e' prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 tassa rilascio 10.000, tassa annuale 0; - per ogni milione o frazione di milione in piu' saranno dovute in aumento alle L. 10.000 tassa rilascio 1.500, tassa annuale 0. Nota: la tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilita' da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa e' pure dovuta ogni qualvolta l' approvazione di progetti tecnici abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'. La tassa deve essere liquidata sulla base dell' ammontare complessivo della spesa quale risulta all' atto dell' emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento. Non e' dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilita' perche' obbligatorie per disposto di legge statale o regionale. Non e' nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilita' e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell' art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. N. Reg. 25, Legge 121( DPR 641), 147, decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilita' DPR 15 gennaio 1972, n. 8 -art. 3, tassa rilascio 2.500, tassa annuale 0. TITOLO VII TRASPORTI N. Reg. 26, Legge 121( DPR 641), 152, autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d' interesse regionale (art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771), DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a), tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0; N. Reg. 27, Legge 121( DPR 641), 153, concessione della costruzione e dell' esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - d' interesse regionale -in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771), DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a): a) se adibite al trasporto di cose tassa rilascio 5.000, tassa annuale 2.500; b) se adibite al trasporto di persone - con cabine di portata fino a trenta persone tassa rilascio 20.000, tassa annuale 10.000; - con cabine di portata oltre trenta persone tassa rilascio 30.000, tassa annuale 15.000. Nota: il decreto di concessione rilasciato dalla competente autorita' regionale implica, a ogni effetto, la dichiarazione di pubblica utilita' e, pertanto, sul medesimo e' dovuta anche la tassa di cui al n. 24 della presente tariffa. La concessione puo' avere la durata fino ad anni 25 e puo' essere prorogata di altri 10 anni. Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lett. a). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 28, Legge 121( DPR 641), 154 licenza per l' impianto di funicolari aeree, o teleferiche - d' interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771) DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a): a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale tassa rilascio 6.000, tassa annuale 0; b) se rilasciata dal Sindaco tassa rilascio 3.000, tassa annuale 0; N. Reg. 29, Legge 121( DPR 641), 155, licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d' interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell' art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall' art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioe' quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche, DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a): a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale tassa rilascio 6.000, tassa annuale 6.000; b) se rilasciata dal Sindaco tassa rilascio 4.000, tassa annuale 4.000. Nota: la tassa stabilita dal presente numero e' dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea. N. Reg. 30, Legge 121( DPR 641), 156, concessione di filovie - d' interesse regionale - (art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771), DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a): a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale: 1) gia' di pertinenza del Ministero dei Trasporti tassa rilascio 25.000, tassa annuale 12.500; 2) gia' di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione tassa rilascio 15.000, tassa annuale 7.500; b) se emessa dal Sindaco tassa rilascio 10.000, tassa annuale 5.000. Nota: il provvedimento di concessione rilasciato dall' autorita' regionale implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' e, quindi, il medesimo e' soggetto anche alla tassa di cui al n. 24 della presente tariffa. La concessione ha la durata massima di anni 30, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 31, Legge 121( DPR 641), 157, concessione per l' impianto e l' esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d' interesse regionale - (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771), DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a): a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale tassa rilascio 10.000, tassa annuale 5.000; b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale tassa rilascio 6.000, tassa annuale 3.000; c) se emessa dal Sindaco tassa rilascio 3.000, tassa annuale 1.500. Nota: Quando l' impianto abbia carattere di stabilita' per cio' che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione. Ai sensi dell' art. 27 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, puo' essere dichiarata la pubblica utilita' dell' opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all' art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce. N. Reg. 32, Legge 121( DPR 641), 184 (110), autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporti di merci, rilasciate ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 58, 59 e 60 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, nonche' dall' art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413, DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b): - per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l' autorizzazione o concessione: a) portata sino a 10 quintali tassa rilascio 1.600, tassa annuale 1.600; b) portata sino a 35 quintali tassa rilascio 3.000, tassa annuale 3.000; c) portata oltre 35 quintali tassa rilascio 4.000, tassa annuale 4.000. Nota: nel caso di passaggio di proprieta' di un autoveicolo gia' munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l' atto amministrativo. La sopraindicata tassa e' anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporti di merci senza conducenti. N. Reg. 33, Legge 121( DPR 641) 185 (111), concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale -per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; artt. 45 e 46 DPR 28 giugno 1955, n. 771; legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e successive modificazioni), DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b): 1) autoservizi con frequenza giornaliera (per km. linea) tassa rilascio 700, tassa annuale 700, per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana (per km. linea) tassa rilascio 400, tassa annuale 400, per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana (per km. linea) tassa rilascio 300, tassa annuale 300, per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 4) servizi automobilistici di gran turismo: a) autoservizi con frequenza giornaliera (per km. linea) tassa rilascio 350, tassa annuale 350, per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana (per km. linea) tassa rilascio 200, tassa annuale 200, per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana (per km. linea) tassa rilascio 150, tassa annuale 150 per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti tassa rilascio 0, tassa annuale 1.000, per ciascun anno di durata della concessione; 6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: a) per il primo giorno di validita' tassa rilascio 1.000, tassa annuale 0; b) per ogni giorno ulteriore di validita' tassa rilascio 500, tassa annuale 0. Nota: la tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l' autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l' esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa e' ridotta a meta'. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all' art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822. N. Reg. 34, Legge 121( DPR 641), 186, concessione per l' esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell' art. 225, primo comma, del codice della navigazione, DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4, tassa rilascio 6.000, tassa annuale 0; N. Reg. 35, Legge 121( DPR 641), 187, concessione per l' esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell' art. 225, 2Ø comma, del codice della navigazione DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4, tassa rilascio 4.000, tassa annuale 0; N. Reg. 36, Legge 121( DPR 641), 188, autorizzazione per l' esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell' art. 226 del codice della navigazione DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5, tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0; N. Reg. 37, Legge 121( DPR 641), 189, autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall' ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell' art. 227 del codice della navigazione, DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4, tassa rilascio 4.000, tassa annuale 0; N. Reg. 38, Legge 121( DPR 641), 197, permesso rilasciato per trasporti ai sensi dell' art. 34 del TU delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servigi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interessi regionali, DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b) e art. 3 - lett. c): - per il primo giorno di permesso tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0; - per ogni giorno di ulteriore validita' tassa rilascio 1.000, tassa annuale 0. Nota: il permesso non puo' avere una durata superiore ai cinque giorni. INDICE DELLA TARIFFA TITOLO I - Persone giuridiche private (nn. 1- 2); // TITOLO II - Igiene e Sanita' (nn. 3- 7); // TITOLO III - Caccia e Pesca (nn. 8- 13); // TITOLO IV - Turismo e Industria Alberghiera (nn. 14- 15); // TITOLO V - Commercio e Industria (nn. 16- 23); // TITOLO VI - Opere Pubbliche (nn. 24- 25); // TITOLO VII - Trasporti (nn. 26- 38). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |