Interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo.

Numero della legge: 27
Data: 12 febbraio 1975
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1975

L.R. 12 Febbraio 1975, n. 27
Interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo.






Art. 1

La Regione riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell' attuazione della programmazione economica regionale.
Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, che opera nelle materie di competenza regionale ai sensi delle norme costituzionali e dello Statuto regionale, la Regione interviene nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge, per la realizzazione di iniziative volte alla formazione di quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all' organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonche' per l' assistenza tecnica ed economica alle societa' cooperative.
La Regione concede, altresi', sovvenzioni alle forme associative per favorirne l' inserimento nei programmi di sviluppo economico - produttivo della regione e per sollecitarle ad applicare rapporti sociali ispirati ai principi della cooperazione a carattere mutualistico.


Art. 2

La Regione puo' concedere contributi alle Organizzazioni regionali o a quelle provinciali delle cooperative. I contributi devono essere destinati dai beneficiari al finanziamento di proprie iniziative volte:
- alla promozione cooperativa;
- alla qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative e dei revisori;
- alla divulgazione e propaganda cooperativa;
- alla assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative aderenti;
- all' organizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione di aziende cooperative;
- all' organizzazione di convegni, seminari e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione.
Nell' attribuzione dei contributi sara' tenuto anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione al 31 dicembre dell' anno precedente l' erogazione.


Art. 3

La Regione puo' concedere, altresi', contributi a societa' cooperative, a consorzi di cooperative e ad altri organismi associativi, aventi sede nella Regione, per iniziative ritenute utili alla:
- valorizzazione della produzione;
- presentazione collettiva dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri;
- adozione di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione;
- organizzazione di manifestazioni idonee all' educazione cooperativa dei soci;
- attuazione di ogni altra finalita' per il perseguimento degli scopi sociali.
La Regione interviene inoltre a favore delle cooperative mediante la concessione di sovvenzioni straordinarie per sostenere iniziative tendenti a mantenere i livelli produttivi ed occupazionali.


Art. 4

La Regione, per favorire l' incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative ed associazionistiche puo' sostenere spese per:
- la promozione di studi per ogni forma di associazionismo;
- l' assegnazione di premi e borse di studio;
- la partecipazione a rassegne ed esposizioni;
- l' organizzazione di convegni e seminari;
- la promozione e l' attuazione di programmi ed iniziative interessanti la formazione e la specializzazione professionale dei dirigenti tecnici e amministrativi mediante la organizzazione di corsi di formazione cooperativa;
- l' attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea alla promozione e sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo.
La Giunta regionale stabilisce, altresi', le modalita' e le condizioni per l' organizzazione e la partecipazione ai corsi, nonche' per l' assegnazione delle borse di studio.
La gestione dei corsi potra' essere affidata, mediante apposita convenzione, ad enti ed organizzazioni idonei a svolgere l' iniziativa.
Le borse di studio saranno fruite dagli interessati presso organismi cooperativi di particolare rilevanza economica con i quali sara' stabilita apposita convenzione.


Art. 5

Per ottenere i contributi previsti all' art. 2 della presente legge gli enti interessati debbono presentare domanda all' Assessore all' Industria, Commercio ed Artigianato.
Unitamente alla domanda, gli enti sono tenuti a presentare il programma ed il preventivo di spesa delle iniziative ammissibili a contributo.
Nel programma dovranno essere indicati i tempi ed i modi di realizzazione delle iniziative stesse. Gli enti beneficiari dei contributi regionali dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di scadenza dell' iniziativa programmata, una dettagliata relazione sull' attivita' svolta.


Art. 6

Per beneficiare dei contributi previsti dall' art. 3 della presente legge, le societa' cooperative, i consorzi di cooperative e gli altri organismi associativi devono presentare all' Assessore all' Industria, Commercio e Artigianato, apposita domanda corredata da un programma delle iniziative da intraprendere e dalla distinta delle spese preventivate per l' attuazione di quelle ammissibili a contributo. Alla domanda dovra' essere allegata copia notarile dell' atto costitutivo e dello Statuto. Le cooperative dovranno, altresi', presentare il certificato della Prefettura comprovante l' iscrizione della cooperativa nel Registro prefettizio ed il certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale Societa' per Azioni.


Art. 7

Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, sentito il parere della competente Commissione consiliare permanente.


Art. 8

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1974 e successive una spesa complessiva di L. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) annui.


Art. 9

Agli oneri derivanti per l' anno 1974 dall' applicazione della presente legge si provvedera' come segue:
1) quanto a lire 250 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio;
2) quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.
Le spese stesse graveranno sui seguenti capitoli di bilancio regionale relativo all' anno finanziario 1974, di nuova istituzione:
- cap. 1834 con la seguente denominazione: << Contributi alle organizzazioni regionali e provinciali delle cooperative >> (art. 2 della legge) per lire 60 milioni;
- cap. 1835 con la seguente denominazione: << Contributi a societa' cooperative a consorzi di cooperative e ad altri organismi associativi >> (art. 3 della legge) per lire 240 milioni;
- cap. 1813 con la seguente denominazione: << Spese per favorire la incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative >> (art. 4 della legge) per lire 50 milioni.


Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 febbraio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.