L.R. 03 Novembre 1976, n. 54 |
Efficacia delle indicazioni e delle destinazioni delle aree previste dai piani di fabbricazione.
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ARTICOLO UNICO Fermo restando l' obbligo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, per tutti i comuni del Lazio alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, sono validi i vincoli previsti dai programmi di fabbricazione per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico. I vincoli predetti hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale e comunque cessano con l' entrata in vigore delle previsioni di piano regolatore generale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 novembre 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 novembre 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |