Norme integrative all'articolo 17 della legge regionale 16 marzo1973, n. 7

Numero della legge: 52
Data: 26 agosto 1988
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1988

L.R. 26 Agosto 1988, n. 52
Norme integrative all'articolo 17 della legge regionale 16 marzo1973, n. 7

(Pubblicato nel B.U. 20 settembre 1988, n. 26)


Art. 1

1. Gli aventi diritto del consigliere o dell' ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell' inizio del godimento dell' assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l' assegno di reversibilita', a decorrere dalla data stessa del decesso e nella misura stabilita dall' articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

2. In alternativa all' assegno di reversibilita', ma con rinuncia alla liquidazione del medesimo, agli aventi diritto viene consentito di richiedere la restituzione dei contributi versati dal << de cuius >>.

3. La presente legge si applica anche per i casi gia' verificatesi a decorrere dall' inizio della presente legislatura.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.