Partecipazione regionale alla realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti.

Numero della legge: 75
Data: 18 giugno 1975
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1975

L.R. 18 Giugno 1975, n. 75
Partecipazione regionale alla realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti.






Art. 1

La Regione Lazio concorre alla spesa occorrente per la costruzione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti che verra' realizzato dall' Azienda Nazionale Autonoma Strade.


Art. 2

Le modalita' della partecipazione finanziaria della Regione verranno stabilite con convenzione da stipularsi fra la Regione e l' ANAS.
La convenzione sara' stipulata dal Presidente della Giunta regionale ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Il Presidente della Giunta provvede a tutti i successivi atti ed adempimenti.


Art. 3

Per la realizzazione del tratto Viterbo - Orte del raccordo stradale indicato all' art. 1, il concorso regionale e' stabilito nella misura di L. 14.000.000.000, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per il corrente anno, al capitolo 2568 di nuova istituzione denominato << Concorso regionale per la costruzione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti >>.
In relazione all' esecuzione degli altri atti del suddetto raccordo ed alle relative convenzioni da stipularsi fra la Regione e l' ANAS ai sensi della presente legge, con successivi provvedimenti legislativi saranno autorizzate le spese relative al concorso regionale di cui al precedente art. 1.


Art. 4

Per far fronte all' onere derivante dall' applicazione del 1Ø comma del precedente art. 3, la Regione e' autorizzata a contrarre uno o piu' mutui per un ricavo complessivo di L. 14.000.000.000 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ad anni 20, a decorrere dal secondo semestre 1975, nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da sottoporsi all' approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento calcolata in L. 2.400 milioni si fara' fronte, per l' anno 1975, mediante riduzione di L. 1.200 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio regionale dell' anno stesso (elenco n. 3).
Al maggior onere di L. 1.200 milioni per gli anni 1976 e successivi si fara' fronte mediante utilizzazione delle disponibilita' derivanti dalla cessazione dell' onere previsto dalla legge 23 settembre 1974, n. 64.
Il ricavo dell' operazione di mutuo sara' iscritto nel cap. n. 501 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1975.
In attesa del perfezionamento del mutuo, la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere anticipazioni da recuperare in sede di utilizzazione del ricavo netto del mutuo stesso.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma, nel bilancio regionale per l' anno 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
Tabella A - Entrate - il capitolo n. 781 denominato: << Recupero anticipazioni su mutuo in corso di perfezionamento concernente la partecipazione regionale per la realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti >> con lo stanziamento di L. 3.000.000.000;
Tabella B - Uscite - il capitolo n. 4781 denominato: << Anticipazioni su mutuo in corso di perfezionamento concernente la partecipazione regionale per la realizzazione del raccordo stradale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Rieti >> con lo stanziamento di L. 3.000.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le variazioni del bilancio 1975 occorrenti per l' attuazione della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.