Istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni delcomune di Marino.

Numero della legge: 56
Data: 21 ottobre 1993
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1993

L.R. 21 Ottobre 1993, n. 56
Istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni delcomune di Marino.

(Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1993, n. 29, S.O. n. 2).

Art. 1
(Istituzione del comune)


1. E' istituito, nel territorio della Regione, un nuovo comune per distacco delle frazioni di S. Maria delle Mole, Frattocchie-Due Santi, Cava dei Selci, Fontana di Sala-Castelluccia dal comune di Marino, provincia di Roma, denominato «Boville».


Art. 2
(Confini)

1. I confini come risulta dalla allegata planimetria sono cosi' definiti:
a) rimangono inalterati con i comuni di Ciampino, Roma e Castel Gandolfo;
b) sono i seguenti con il comune di Marino: via Tor Messer Paoli via Costa di Costarotonda, via Castagnole di Sopra, via Spinabella, via Spinabella VII traversa, via Verga, via Leonardo da Vinci, strada statale 140, via A. Toscanini.


Art. 3
(Amministrazione provvisoria)

1. Sino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Boville, e' affidata ad un Commissario nominato dal prefetto di Roma, con il compito particolare di provvedere entro il termine di quattro mesi alla indizione dei comizi elettorali per la elezione del consiglio comunale.


Art. 4
(Divisione patrimoniale e finanziaria)

1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta stessa provvedera' con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali e del personale tra i comuni di Marino e Boville entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di entrambe le amministrazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali, nominera' un commissario regionale per la ripartizione patrimoniale, dei rapporti finanziari del personale tra il comune di Marino e quello di Boville.


Art. 5
(Norma interpretativa)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni norma o disposizione che dava diritto al comune di Marino di eleggere propri rappresentanti in enti, aziende, societa', organi, consorzi o altra forma associativa e rappresentativa, deve intendersi estesa anche al comune di Boville nella stessa misura rappresentativa, se non diversamente definita o definibile.


Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.