SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI DEI CITTADINI DI ALTRE REGIONI D'ITALIA PRESENTI NEL TERRITORIO LAZIALE

Numero della legge: 49
Data: 10 novembre 1998
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1998

L.R. 10 Novembre 1998, n. 49
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI DEI CITTADINI DI ALTRE REGIONI D'ITALIA PRESENTI NEL TERRITORIO LAZIALE

(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1998, n. 32)




Art. 1
(Finalita')


1. La Regione Lazio sostiene e valorizza le iniziative delle associazioni di cittadini nativi di altre regioni d'Italia al fine di conservare e divulgare le tradizioni e le culture dei luoghi di provenienza.




Art. 2
(Interventi)


1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1 vengono sostenuti i seguenti interventi:

a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
b) istituzione o potenziamento di centri di documentazione delle regioni di origine;
c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione della storia, della cultura, delle tradizioni dei dialetti, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza;
d) organizzazione di manifestazioni e di incontri volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le regioni d'origine.




Art. 3
(Albo delle associazioni regionali)


1. Le associazioni regionali, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritte all'apposito albo istituito presso la competente struttura della Regione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione da almeno tre anni;
b) disponibilita' di una propria sede nell'ambito del territorio regionale;
c) numero di almeno cinquanta iscritti, ai sensi delle norme statutarie, da almeno tre anni consecutivi.




Art. 4
(Modalita' di iscrizione all'albo)


1. Ai fini dell'iscrizione all'albo delle associazioni regionali, le associazioni devono presentare domanda all'assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della seguente documentazione:

a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
b) titolo di disponibilita' della sede;
c) elenco ufficiale dei soci iscritti relativo agli ultimi tre anni;
d) dichiarazione di assenso da parte dell'organo di amministrazione dell'associazione al trasferimento dei beni, acquisti con finanziamento della Regione, ad una struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'associazione o di suo trasferimento in altra regione.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione dell'albo delle associazioni regionali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'albo viene aggiornato con cadenza triennale a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della prima costituzione con deliberazione della Giunta regionale. Le domande di iscrizione devono essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1, entro il 15 gennaio dell'anno precedente a quello di aggiornamento.




Art. 5
(Domande di contributo)


1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti delle associazioni inoltrano apposita domanda all'assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, entro il 31 gennaio di ogni anno corredata di:

a) aggiornamento dell'elenco ufficiale dei soci iscritti;
b) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;
c) dichiarazione attestante se per le stesse iniziative sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici;
d) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente.




Art. 6
(Concessione dei contributi)


1. La Giunta regionale approva il piano annuale dei contributi alle associazioni regionali, la cui entita' non puo' superare l'80 per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi.

2. Nella definizione del piano annuale di riparto dei contributi la Giunta regionale tiene conto della quantita' e della rilevanza delle iniziative proposte dalle associazioni regionali.




Art. 7

(Vigilanza sulle iniziative)


1. La competente struttura della Regione Lazio puo' porre in essere tutte le iniziative ritenute necessarie per vigilare sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e sulla realizzazione delle iniziative finanziate.

2. Tutti i contributi sono vincolati al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione all'albo e alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il contributo puo' essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui sopra ovvero nel caso in cui le associazioni interessate non forniscano la rendicontazione richiesta.




Art. 8
(Norma transitoria)


1. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della presente legge, e' sostituito da giorni venti decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.




Art. 9
(Norma finanziaria)


1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di L. 300 milioni.

2. Il predetto importo viene iscritto in termini di competenza e cassa al capitolo di spesa n. 44371 "Contributi per il sostegno e la valorizzazione delle tradizioni delle associazioni di cittadini di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale", che viene istituito nel bilancio regionale 1998.

3. Alla relativa copertura in termini di competenza, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera f del bilancio 1998, mentre alla copertura di cassa si provvede mediante prelievo di pari importo dello stanziamento previsto sul capitolo n. 16325 del bilancio stesso.




Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.