L.R. 03 Gennaio 1986, n. 4 |
Fissazione termini per la presentazione delle domandeai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 dicembre1982, n. 57, per i danni causati alle aziende agricoledalle gelate del gennaio 1985.
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1986, n. 2) ARTICOLO UNICO Per le aziende agricole danneggiate dalle gelate del gennaio 1985, riconosciute eccezionali con decreto ministeriale 19 marzo 1985, n. 901, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 1985, il termine per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, e' fissato al 31 dicembre 1985. Il termine per la presentazione delle domande di prestito di esercizio, fissato in mesi sei dall' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 42, sostitutivo del secondo comma dell' art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, decorre, per le avversita' di cui al precedente comma, dal 20 luglio 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |